RIORDINO DELLE CARRIERE DEI SERGENTI DELLE FFAA: CERCASI PARAMETRO STIPENDIALE…
L’art. 2254-quater del decreto legislativo 15.03.2010, n. 66, introdotto con il decreto legislativo 29.05.2017, n. 94 (disposizioni transitorie per l’attribuzione del parametro ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti dell’Esercito Italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare), – riferisce in una nota il delegato Co.Ce.R. Interforze ed Esercito Italiano Domenico Bilello – prevede: “Il parametro stipendiale previsto dalla tabella 2 di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30.5.2003, n. 193, per il grado di sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità, è attribuito con le seguenti modalità: a) per il personale che rivestiva il grado di sergente maggiore dal 01.01.2010 al 31.12.2010: all’atto della promozione a sergente maggiore capo; …” E’ pacifico, che il personale di cui trattasi ovvero, chi è Sergente Maggiore Capo con 4 anni di anzianità nel grado all’entrata in vigore del riordino ed ha rivestito il grado di sergente maggiore dal 01.1.2010 al 31.12.2010, ha diritto a percepire il parametro stipendiale di cui alla tabella 2 di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 30.5.2003, n. 193 (così come modificato dal introdotto con il decreto legislativo 29.05.2017, n. 94). Ovvero, l’attribuzione del parametro stipendiale 125,75 dalla data di promozione al grado di sergente maggiore Capo.
La previsione normativa fin qui citata – prosegue Bilello – è chiara come la volontà del legislatore di riconoscere il trattamento economico in parola. Ma siamo in Italia, e lo stesso decreto legislativo di riordino decreto legislativo 29.05.2017, n. 94 , prevede che la tabella del parametro stipendiale da attribuire il 125.75, introdotto con il riordino, decorre dal 01.10.2017 e “…che i relativi parametri stipendiali, correlati all’anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017” senza specificare la deroga per il caso citato dei sergenti maggiori capi di cui all’art. 2254-quater del decreto legislativo 15.03.2010, n. 66.
Quindi, per una dimenticanza o svista, oggi tutti gli attuali Sergenti Maggiori Capi delle FF.AA. non hanno ancora il riconoscimento stipendiale del parametro 125.75. Tanto per ricordarlo, parliamo sempre degli stessi che ad ottobre saranno gli unici in tutti le FFAA e le FFPP come ruolo sergenti a NON percepire l’assegno una tantum di 1.200 euro. Sono sempre gli stessi, che se non facevano il concorso sergenti e rimanevano nel ruolo dei graduati avrebbero avuto diritto al bonus ad ottobre di 800,00 euro. Si auspica, si chiede a tutti gli aventi causa di risolvere il problema che loro stessi hanno creato.