Proroga di 18 mesi della corresponsione dell’indennità supplementare per gli Ufficiali delle Forze Armate
Il 29 agosto 2023 è stata annunciata una significativa modifica normativa che riguarda gli ufficiali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri. Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, noto come “Codice dell’Ordinamento militare”, ha subito una proroga di 18 mesi per la corresponsione dell’indennità supplementare, come specificato nell’articolo 1914, comma 4, del suddetto Codice.
L’articolo 1914 del Codice dell’Ordinamento militare stabilisce che l’indennità supplementare debba essere normalmente corrisposta al momento della cessazione dal servizio. Tuttavia, il nuovo decreto consente al Ministro della Difesa, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Cassa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, di differire il termine di corresponsione dell’indennità fino a ventiquattro mesi.
La proroga di 18 mesi è stata proposta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, sulla base di una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, per affrontare alcune sfide e benefici specifici:
Benefici della Proroga
1. Governo del processo di riforma: La proroga permetterà di gestire il processo di riforma in modo più ordinato ed economicamente bilanciato, garantendo che l’implementazione delle nuove regole avvenga senza impatti eccessivi o bruschi.
2. Smaltimento dell’arretrato: Il personale dei fondi ufficiali cessato dal servizio con diritto a pensione, ma con tempi di liquidazione diversi secondo la normativa precedente, potrà ricevere le liquidazioni arretrate in modo più efficiente. Questo contribuirà a eliminare ritardi e garantire che il personale riceva ciò che gli spetta tempestivamente.
3. Liquidazione retroattiva: Sarà possibile procedere con la liquidazione delle indennità supplementari con effetto retroattivo al 2010, favorendo il personale ufficiale, sottufficiale e sovrintendenti/appuntati dell’Arma dei Carabinieri che è cessato dal servizio senza diritto a pensione.
Dettagli dell’Implementazione
La proroga di 18 mesi per la corresponsione dell’indennità supplementare sarà valida a decorrere dalla data del decreto e fino al 31 dicembre 2024. Questo significa che agli ufficiali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri verranno forniti diciotto mesi aggiuntivi dalla data di cessazione dal servizio per ricevere l’indennità supplementare.
È importante sottolineare che questa modifica normativa non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, la Cassa comunicherà agli aventi diritto la proroga tramite il proprio sito istituzionale, specificando la data a partire dalla quale l’indennità supplementare sarà corrisposta.
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