PROMOZIONE DEI MILITARI IN CONGEDO, PROVVEDIMENTO PASSA ALLA CAMERA. ECCO I REQUISITI
La Commissione Difesa della Camera ha iniziato l’esame delle “Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto”, provvedimento già approvata dalla Commissione Difesa del Senato. Il relatore in commissione è il deputato Gianluca FUSILLI (PD).
Scopo del provvedimento è quello di istituire una forma di riconoscimento morale nei confronti del personale militare, senza produrre alcuna variazione nello status giuridico ed economico degli interessati, in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza. La norma prevede l’introduzione del nuovo articolo 1084-bis del Codice dell’ordinamento militare il quale fissa il principio generale in base al quale gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza possono ottenere la promozione, per merito di lungo servizio, una volta decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto al momento del congedamento. La promozione è concessa a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d’appartenenza e vale per gli ufficiali e sottufficiali, con l’esclusione degli appartenenti al ruolo d’onore delle Forze armate.
Ecco i requisiti:
- devono essere decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all’atto del congedamento, ivi compreso il caso in cui siano transitati anticipatamente in congedo assoluto da una delle predette posizioni per motivi di salute;
- non devono aver usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;
- devono essere stati giudicati con la qualifica di « eccellente » negli ultimi quindici anni di servizio;
- non devono aver mai riportato, in tutti gli anni di servizio, la qualifica di « inferiore alla media » o « insufficiente », né giudizi di inidoneità all’avanzamento, anche nella posizione del congedo;
- non devono aver mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla « consegna » i cui effetti non siano cessati ai sensi dell’articolo 1369 del Codice dell’ordinamento militare (cancellazione dopo i due anni);
- non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;
- all’atto del collocamento in congedo non devono essere stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure essere stati sospesi dall’impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l’applicazione di sanzioni ovvero sia stato revocato a tutti gli effetti.
Il deputato Fusilli precisa, altresì, che l’attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento; e che gli ufficiali e sottufficiali beneficiari non possono essere richiamati in servizio.
L’istanza deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge ovvero dalla data di conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1084-ter (cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all’atto del congedamento) e deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiari il possesso dei requisiti previsti per il conferimento della promozione. La promozione è concessa entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con decreto del ministro della difesa, se il richiedente è appartenente alle Forze armate, e con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, se l’interessato è appartenente al Corpo della guardia di finanza. La promozione è revocata se dalle verifiche risulta che l’interessato non possiede i requisiti. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.