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POLIZIOTTO ARBITRAVA IN MALATTIA, SOSPESO PER 6 MESI. TAR: “ASSENZA DI DECORO”

I fatti nel 2013: l’agente lamentava varie patologie ma non rinunciava a scendere in campo con squadre di serie minori. Il Tar ha respinto il ricorso, sottolineando l’«assenza di decoro» nel suo comportamento. In particolare si legge nella sentenza:

La sanzione disciplinare irrogata al ricorrente si fonda sul fatto che l’interessato, durante alcuni periodi di congedo per malattia (enteropatia tibiotarsica, colica addominale, faringite), in tre diverse occasioni ha svolto l’attività di arbitro in competizioni sportive calcistiche.

Tali reiterati episodi, il cui accadimento è incontroverso, denotano chiaramente l’assenza di decoro richiesto agli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, e ciò in ragione del dovere – su tali soggetti incombente – di costituire un esempio di serietà e rettitudine nell’espletamento della propria attività professionale.

Inoltre, l’organizzazione e l’efficienza del reparto di appartenenza del ricorrente ha oggettivamente subìto un pregiudizio nel corso dei periodi di congedo per malattia dello stesso; quest’ultimo, peraltro, in occasione dell’audizione innanzi al Consiglio di Disciplina ha riconosciuto di non essersi reso conto che le attività ludiche illegittimamente svolte avrebbero potuto aggravare le patologie di cui lo stesso sarebbe stato affetto.

Per tali ragioni la sanzione irrogata al ricorrente (la sospensione dal servizio per la durata di sei mesi) risulta congruamente commisurata alla gravità dei fatti accertati.

Sotto diverso profilo, il provvedimento impugnato non può ritenersi viziato da contraddittorietà, in quanto il Capo della Polizia è sicuramente legittimato a riqualificare la condotta dell’incolpato nell’esercizio del potere sanzionatorio che la legge gli attribuisce.

Nè può ravvisarsi alcuna violazione del principio di proporzionalità, alla luce della gravità dei fatti commessi dal ricorrente e tenuto conto: i) che originariamente nella contestazione dell’addebito si chiedeva la destituzione dell’interessato; ii) che, peraltro, nel 2014 il ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile ex art. 444 c.p.p. per truffa ai danni dello Stato in relazione agli stessi fatti.

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