Pensioni

Polizia, 6 scatti TFS. Risponde l’INPS: “Beneficio riconosciuto solo per chi cessa dal servizio per età o inabilità, non a domanda”

Come noto è pacificamente prevista – si legge in una nota del sindacato di polizia FSP – per il personale delle Forze di Polizia che cessa dal servizio per età, per permanente inabilità al servizio o per decesso, l’aggiunta di sei scatti, del 2,5 per cento ciascuno, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita mentre, al personale che accede a domanda alla pensione prima del raggiungimento dei limiti ordinamentali, applicando alla lettera la legge, l’Inps riconosce il beneficio solo se la presentazione di detta domanda di pensione avviene entro il 30 giugno dell’anno in cui vengono raggiunti i 55 anni d’età ed i 35 anni di servizio utile (art. 6-bis, DL 387/1987).

Con la sentenza Consiglio di Stato n. 1231/2019  – continua FSP – ha però riconosciuto il beneficio in argomento anche ad un appartenente alla Carriera prefettizia – in quanto a tal fine equiparato al personale delle Forze di polizia (art. 3-bis, DL cit.) – che a domanda era stato collocato in pensione d’anzianità senza aver presentato detta domanda nell’anno in cui egli aveva raggiunto i requisiti d’età e contributivi previsti perché, argomenta l’alto consesso – ai fini della sussistenza del diritto – ciò a cui bisogna guardare è lo «status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo».

Al fine di sanare detta ingiustizia evitando che i servitori dello Stato interessati, per avere Giustizia, debbano affrontare le ingenti spese e le lunghe attese connesse ai ricorsi, FSP ha interessato l’ufficio delle relazioni sindacali del Ministero dell’Interno.

 

Ecco il testo della risposta

 

Con riferimento alla nota dello scorso 15 giugno, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che, in ordine alla problematica esposta, è stato richiesto un qualificato parere all’INPS.

 

Nel premettere che la Direzione Centrale Pensioni dell’Istituto Previdenziale ha ritenuto non attribuibili i benefici dei sei scatti su buonuscita ai soggetti collocati a riposo per art.21 della legge n.232/1990 (cioè coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza dì un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda, si riporta di seguito il testo del parere fornito.

” …..Com’è noto, al personale della Polizia dì Stato, ai fini del trattamento di
fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell’art. 21 della legge n. 232/1990, sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto.

Viceversa, i citati benefici non possono essere attribuiti ai soggetti collocati a riposo per art. 21 della legge n. 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) in quanto, detta condizione, è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda.

 

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 22.09.2019, non risulta pertinente alla tematica in argomento essendo relativa ad un ricorso proposto da un prefetto avverso la mancata valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici stipendiali, nel  calcato dell’indennità dì buonuscita.

A tale proposito, va altresì precisato che con il parere tt. 3826/13 delll’11.09.2013, l’Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, al personale della carriera prefettizia, il beneficio dei menzionati sei aumenti periodici stipendiali nel
calcolo del T. F. S..

 
E’ il caso dì ricordare, infine, il principio dì carattere generate concernente il divieto per le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l’estensione di  decisioni giurisdizionali in materia dì personale.”

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