Pensioni

Personale militare delle Forze Armate, novità per la rideterminazione della pensione

A partire dal 2021 sono state inserite nuove disposizioni riguardanti la rideterminazione della pensione di ausiliaria nel sistema contributivo. È previsto, infatti, che vengano versati dei contributi sul trattamento di ausiliaria, che include la quota del 24,20% a carico dell’Amministrazione anche sull’assegno di ausiliaria, e il versamento dei contributi sull’indennità di ausiliaria.

Al termine del periodo di permanenza in posizione ausiliaria, il trattamento pensionistico per il personale militare verrà rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dell’ausiliaria. Il beneficio, quindi, avviene al termine del periodo di ausiliaria e verrà applicato anche in sede di trattamento pensionistico definitivo.

Inoltre, il beneficio potrà essere conteggiato sul trattamento pensionistico provvisorio, al momento del trasferimento della partita pensionistica dalla Direzione Generale e dai Centri stipendiali alla sede INPS.

Pensioni militari e forze di polizia: Il dilemma dell’Ausiliaria o del moltiplicatore. L’editoriale del SINAFI

A chi spetta il beneficio?

Il beneficio consentirà di ottenere un aumento della pensione rapportata all’aumento dell’anzianità contributiva maturata durante l’ausiliaria.

Il provvedimento verrà applicato al personale:

retributivo che non abbia raggiunto, al 31 dicembre 2011, la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota di rendimento dell’80% di cui all’art. 54, co. 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

misto;
contributivo pieno.

Rideterminazione pensione di ausiliaria: come viene calcolata

Alla base imponibile del montante contributivo individuale accantonato durante il periodo di ausiliaria verrà applicata l’aliquota del 33% per ciascun anno solare di riferimento, secondo quanto risulta dalla Denuncia Contributiva Analitica (DMA).

Congiuntamente al montante contributivo già maturato in servizio, la contribuzione così ottenuta sarà rivalutata al 31 dicembre di ciascun anno, esclusa la contribuzione dell’anno stesso, tenendo conto del tasso di capitalizzazione conseguente all’incremento del prodotto interno lordo.

Inoltre, il montante contributivo del periodo di ausiliaria, insieme a quello accantonato al momento della cessazione dal servizio permanente, verrà valorizzato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica e dai valori tabellari di revisione dei coefficienti. Nello stesso montante confluirà anche l’eventuale contribuzione conseguente agli emolumenti residuali percepiti in ipotesi di richiamo in servizio senza assegni.

error: ll Contenuto è protetto