PENSIONI, IL 31 DICEMBRE SCADE IL TERMINI PER CHIEDERE IL RIMBORSO. ECCO COME FARE
Il prossimo 31 dicembre scade il termine per chiedere il rimborso totale per le pensioni non rivalutate dal 2012, “almeno per tutti coloro che sono andati in pensione prima del 31 dicembre 2011, secondo quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 70 del che ha bocciato la legge Fornero”, ricorda in una nota il Codacons.
CHI PUO’ CHIEDERLO
Nel dicembre 2011, il Governo ha azzerato il meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni superiori al triplo del minimo Inps (Manovra Salva Italia) e quindi coloro che sono andati in pensione prima del 31.12.2011 (per 2 scatti di perequazioneautomatica) e prima del 31.12.2012 (per 1 scatto di perequazione automatica) e hanno percepito un importo della pensione per il 2012 superiore a € 1.405,05 lordi (pari a circa €. 1.088,00 netti) e per il 2013 superiore a €. 1.443,00 lordi (pari a circa €. 1.117,00 netti), possono ottenere il ricalcolo della pensione e il rimborso di quanto non percepito.
RISCHIO PRESCRIZIONE
Un decreto legge ha stabilito che i ratei pensionistici si prescrivono dal 6 luglio 2011. Quindi il termine è di cinque anni e non più 10 anni (termine ordinario). Per effetto del termine dei 5 anni, dal 2017 inizieranno a prescriversi i ratei maturati nel 2012 per i pensionati coinvolti nel blocco della perequazione nel biennio 2012-2013.
COSA FARE
I pensionati per avvalersi dei propri diritti, devono interrompere la prescrizione con una lettera di diffida all’Inps, con raccomandata a.r.
Solo in questo modo faranno salvo il loro diritto a poter ricorrere per ottenere successivamente gli arretrati.
La diffida per interrompere la prescrizione, non significa ricevere gli arretrati. Per ottenerli serve un ricorso alla Corte dei Conti di competenza per i pensionati che hanno una pensione di poco più di 1.400 euro lordi al mese e che hanno subito il blocco della rivalutazione del loro assegno.
Il ricorso si effettua alla Corte dei Conti se si tratta di ex dipendenti del pubblico impiego. In caso che si tratti di ex dipendenti del impiego privato ci si rivolge al giudice del lavoro della provincia di residenza.