NUOVA DISCIPLINA PER I BUONI PASTO, UTILIZZABILI ANCHE IN AGRITURISMO
Buoni pasto cumulabili, solo fino a otto, e utilizzabili anche negli agriturismi, ma sempre e solo per mangiare. Sono le grandi novità, contenute nel decreto, varato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale che entrerà in vigore dal 9 settembre. La precedente normativa stabiliva che non era possibile accumulare i ticket per fare la spesa: ogni lavoratore ne poteva utilizzare uno solo al giorno, mentre ora se ne potranno usare otto.
La riforma ribadisce il divieto di cedere il buono pasto e di utilizzo nelle giornate in cui non si è in ufficio, mentre allarga l’ambito in cui si possono utilizzare anche, oltre a supermercati, bar e pizzerie, anche e sempre per “pasti e bevande” in agriturismi, mercati e ittiturismo che si rifà a un modo nuovo di fare vacanze, soggiornando in case di pescatori e, soprattutto, per questo servono i buoni pasto, gustando i piatti tipici della cucina di mare.
Nel primo provvedimento messo a punto in inverno dal Mise si parlava di un limite a dieci ticket. Il Consiglio di Stato, che insieme all’Anac ha visionato il testo e dato il suo parere, aveva suggerito una limatura. Alla fine, il cerchio si è chiuso sugli otto ticket. Formalmente, riconosceva lo stesso Palazzo Spada, si salva anche il principio della “sostituzione della mensa”, dando modo agli utenti di acquistare una volta sola alla settimana i piatti pronti necessari ai loro “pranzi al sacco” in ufficio.
Il decreto pubblicato in Gazzetta e del quale dà notizia Italia Oggi elenca dunque, all’articolo 3, la tipologia di esercizi presso i quali si possono usare i ticket. Vi rientrano quelli legittimati ad esercitare la somministrazione di cibo e bevande; l’attività di mensa aziendale ed interaziendale; la vendita al dettaglio di alimentari, sia in sede fissa che su area pubblica (quindi i mercati); gli spacci aziendali; nei mergati agricoli ed ittituristici; negli agriturismi. Il decreto amplia anche il numero dei prodotti acquistabili. Per includere infatti le nuove categorie, quali i coltivatori diretti e i mercati, la norma fa ora riferimento alla possibilità di acquistare anche “alimentari e bevande” e non solo prodotti “pronti al consumo”. Trasposto in un supermercato, vuol dire pasta, latte o affini. Resta invece lo stop ad altre categorie, dai detersivi ai pannolini.
Quali sono le caratteristiche dei ticket pasto? Il successivo articolo 4 le chiarisce. Detto della novità principale, il cumulo fino a otto, “sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”. Restano “non cedibili” e non convertibili in denaro e sono “utilizzabili solo dal titolare”. Si possono utilizzare solo “per l’intero valore facciale”, ovvero il valore stampato sul buono stesso e che comprende l’Iva. Niente resti, dunque, se si paga coi buoni. Per i buoni elettronici valgono le stesse cose, salvo che l’obbligo di firma è assolto in via digitale. “Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto”, che fino al valore di 5,29 euro – e di7 euro dal primo luglio 2015 per quelli elettronici – è esentasse.