NUOVA CIRCOLARE SULL’ORARIO DI LAVORO IN GUARDIA DI FINANZA: CHE FINE HA FATTO LA FLESSIBILITA’?
La nuova circolare[1] che disciplina l’orario di lavoro nella Guardia di Finanza, a pochi giorni dall’entrata in vigore (il 2 maggio 2016), è risultata una sorta sudoku per far quadrare i conti tra gli orari da programmare, quelli da eseguire e le esigenze del personale. Ma perché si è arrivato a tanto? E’ evidente che un’organizzazione ha necessità di avere regole certe e omogenee per tutti i suoi appartenenti. Chiaramente le esigenze di servizio sono prioritarie rispetto alle esigenze dei singoli, ma una buona amministrazione passa anche attraverso la valutazione di tutte le componenti in gioco per garantire livelli di efficienza, efficacia ed economicità diversamente non raggiungibili. Senza contare che una volta dettate, le norme, soprattutto se stringenti come quelle della circolare, bisognerebbe essere certi che siano idonee, adeguate ed applicabili ad ogni contesto lavorativo.
In tal senso le premesse della circolare sembrano buone ma, purtroppo, leggendo il testo nella sua interezza si rivelano, per gran parte, disattese. Le esigenze del personale, definite legittime e degne di essere adeguatamente contemperate a quelle di servizio, di fatto sono messe in un angolo alla mercé del comandante di reparto o suo delegato, che può, sì concedere una flessibilità dell’orario di lavoro ordinario, ma non può discostarsi, ad esempio, dal modulo organizzativo utilizzato dall’articolazione in cui fa servizio il militare che richiede la flessibilità né, tantomeno, variare la durata giornaliera del turno. Siamo in presenza di un ossimoro: la flessibilità “inflessibile”.
Allora ci si chiede: è possibile che i riferimenti normativi[2] citati nella circolare siano così stringenti da non lasciare margini di manovra? Ad onor del vero non è così. E vediamo perché.
Cominciamo dal più semplice: il D.Lgs. 66/2003, così come testualmente sancito dall’art. 2 comma 3, non si applica, tra gli altri,al personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali. Si potrà obiettare che il Decreto fa espresso riferimento alle “attività operative specificamente istituzionali”, ma è altrettanto vero che la circolare del Comando Generale non fa assolutamente menzione delle indicazioni di non applicabilità rese dal Decreto. Tale specifica circostanza non viene tenuta in considerazione neanche in relazione al modulo organizzativo[3] su sei giorni, generalmente da adottare nell’ambito dei reparti e/o articolazioni che offrono costante operatività durante tutto l’arco della settimana e della giornata. Sembrerebbe un dettaglio, ma l’imbarazzante dimenticanza ha determinato, in tutti i reparti e le articolazioni operative, parecchi dubbi interpretativi ed incomprensioni che si sono riverberate negativamente sui militari e sull’auspicato “sereno svolgimento del servizio” richiamato dalla circolare del Comando Generale.
Sembrerebbe quindi che il D.Lgs. 66/2003 possa essere adottato, per esclusione, a quel personale, così come indicato testualmente nella circolare, che presta servizio presso quei reparti che svolgono attività amministrativa ed addestrativa, nonché presso quei reparti operativi con riferimento al personale impiegato in servizi che non richiedano necessariamente un impiego continuativo nell’arco della settimana e della giornata. La stessa circolare precisa che a tale personale si applica il modulo organizzativo su cinque giorni. Vediamo come è disciplinato tale istituto.
La circolare del Comando Generale recita: “il modulo organizzativo su cinque giorni è strutturato su altrettanti turni continuativi giornalieri di sei ore, integrati, in prosecuzione, da due rientri di tre ore. [omissis] Il competente Comandante pianificherà i turni assicurando tendenzialmente, in relazione alle esigenze di servizio, un’adeguata ed equa rotazione tra tutto il personale, al fine di garantire un efficace e sereno svolgimento del servizio he tenga adeguatamente conto delle necessità dei militari”.
L’art. 45 del D.P.R. 395/1995, invece, al comma 6 e 7, recita: “6. Ove l’Amministrazione articoli l’orario di lavoro su cinque giorni settimanali, esso si attua di norma con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo.”. “7. Ove l’Amministrazione articoli l’orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l’inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.”
Il confronto delle due definizioni, della circolare e dal testo del D.P.R., rende subito l’idea che siamo difronte a due diversi orizzonti. E’ inspiegabile l’estrema rigidità della norma interna rispetto alle indicazioni del Decreto. Perché fissare obbligatoriamente due rientri pomeridiani di tre ore cadauno se il Decreto ne ammette una durata diversificata fino al completamento delle prestazioni lavorative giornaliere? Ed ancora, cosa sono le prestazioni lavorative giornaliere, visto che non trovano alcuna definizione nella circolare del Comando Generale, se non il c.d. “orario di lavoro”?
Se a ciò si aggiunge il concetto dell’orario flessibile, così come indicato dalla circolare, ci si rende conto che non esiste una vera e propria flessibilità perché, ad esempio, non è rimodulabile la durata giornaliera del turno. A solo titolo di esempio, secondo le disposizioni della circolare del Comando Generale non è ammessa una flessibilità, ancorché come evento straordinario, su cinque giorni con turni di 6,8,8,8,6 ore. Il D.P.R. però non esclude tale possibilità.
Per il modulo organizzativo su sei giorni, la circolare recita testualmente che “il modulo organizzativo su sei giorni è strutturato su altrettanti turni continuativi giornalieri aventi, di norma, durata di sei ore.”
Il comma 5 dell’art. 45 del D.P.R. 395/1995 recita invece “Ove l’Amministrazione articoli l’orario di lavoro su sei giorni settimanali, esso si svolge per turno continuativo, salvo eccezionali e documentabili esigenze di servizio.” Il dispositivo del D.P.R. non fissa la durata del turno, che deve essere continuativo, ammettendo, se pur implicitamente, possibili turni di durata diversa da quella media giornaliera (6 ore).
Per puro esercizio di critica si noti che il “di norma” utilizzato dal D.P.R. per l’orario di lavoro su cinque giorni, nella circolare del Comando Generale è stato traslato nel modulo organizzativo su sei giorni. Il risultato è che i rientri pomeridiani, con modulo organizzativo su cinque giorni, sono solo e soltanto due, con una decisa compressione dell’unico strumento in mano al militare per poter fronteggiare le esigenze personali e familiari: la flessibilità; il modulo organizzativo su sei giorni, invece, permette al comandante di organizzare, applicando la circolare con estrema facilità, turni di durata variabile senza alcuna difficoltà.
Il risultato è che il D.P.R. è più elastico della circolare.
Altro elemento critico è la fruizione del pasto (o in alternativa l’erogazione del buono pasto). Si sta verificando, sensibilmente, che il personale con modulo organizzativo su cinque giorni, rinunci al pasto quotidiano nei giorni in cui è programmato il rientro pomeridiano. Il perché è molto semplice: senza usufruire del pasto l’orario di lavoro è complessivamente di nove ore e quindici minuti (comprensivo del periodo obbligatorio previsto per l’adeguata pausa), mentre se si usufruisce del pasto la permanenza sul luogo di lavoro è di ben dieci ore (nove di lavoro e una di pausa). Chiaramente non sono le 9 o 10 ore di lavoro che spaventano, ma è la ratio del modulo organizzativo, così come disciplinato dalla circolare del Comando Generale, che è in antitesi con turni così lunghi. La circolare, infatti, stabilisce che il modulo organizzativo su cinque giorni trova generalmente adozione nei Reparti che svolgono attività amministrativa ed addestrativa, nonché nei Reparti operativi con riferimento al personale impiegato in servizi che non richiedano necessariamente un impegno continuativo nell’intero arco della settimana e della giornata.
Ancora una volta, come nel caso della flessibilità, a rimetterci è solo il militare.
Per concludere, considerato che la circolare non ha esplicitato la non applicabilità ai contesti operativi, va da se che molte articolazioni sono in forte difficoltà nel poter contemperare tutti i fattori in campo.
Prima dell’entrata in vigore della nuova circolare, ad esempio, era possibile ricorrere all’istituto del riposo programmato di servizio[4](RP). Tale istituto ammette[va] la programmazione dell’assenza del militare dovuta alla programmazione del proprio servizio settimanale. La differenza con gli altri istituiti che consentono al militare di assentarsi legittimamente dal servizio è costituita dalla circostanza che il riposo programmato non abbatte le ore di servizio da svolgere in quella determinata giornata, ma ne consente l’esecuzione in uno o più giorni successivi nell’arco della stessa settimana lavorativa. Bisognerebbe chiarire se tale istituto è vigente oppure no, per le evidenti e sostanziali ripercussioni che esso ha nella pratica applicazione della nuova circolare.
Ancora a titolo di esempio, alcune articolazioni non svolgono più i turni di 24 ore perché – è questa l’affermazione più sentita in merito – l’art. 25 e 26 del Regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza non ammette turni di 24 ore, al netto di quelli espressamente indicati nello stesso articolo 26 (recante Durata e computo dei servizi interni di caserma), ovvero ufficiale e sottufficiale di servizio.
Intanto si può osservare che è previsto un turno di durata ventiquattro ore consecutive per l’ufficiale e il sottufficiale di servizio, con la semplice deduzione che un servizio di ventiquattro ore non è inammissibile in assoluto. E’ altrettanto vero che non è percorribile la stesura di una disciplina che stabilisca, nel dettaglio, tutti i possibili turni/esigenze degli altrettanto possibili impieghi del personale. Di conseguenza basterebbe prevedere, disciplinandole con norme interne, altre possibili attività di servizio da espletarsi con turni di 24 ore, alla stessa stregua dell’ufficiale e sottufficiale di servizio.
Inoltre, sempre a titolo di esempio, la neo circolare non ha risolto i problemi, peraltro mai neanche veramente affrontati, delle attività connesse all’impiego operativo del personale del comparto aeronavale in turni, missioni ed attività sempre più diversificati e non altrove normati. Senza contare che sempre più frequentemente l’Agenzia Frontex impiega uomini e mezzi in territorio estero, o a bordo di assetti esteri, senza che una precisa e puntuale disciplina regoli tali ormai non nuovi orizzonti di impiego.
Oggi si verifica, infatti, che uomini e mezzi del comparto aeronavale di proiezione, impiegati in teatri esteri (come ad esempio la Grecia), abbiano un trattamento peggiorativo rispetto ad analoghi servizi svolti in Italia.
Ma non bisogna andare lontani: restiamo in Italia. Che orario di “lavoro”, “d’obbligo settimanale”, “ordinario” e “straordinario” ha, un finanziere che lascia gli ormeggi del porto della ordinaria sede di servizio, per navigare per trenta o più ore consecutive ed essere rischierato in un porto italiano – o estero- per 15/20/30 giorni consecutivi? Fa la pausa pranzo o il recupero psico-fisico e/o l’adeguata pausa a120 e più miglia dalla costa?
Il compenso forfetario d’impiego[5] previsto per il personale del Corpo impiegato in esercitazioni o operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo, oltre il normale orario di lavoro, aveva normato ed attenuato i disagi connessi a tali specifici servizi. Purtroppo l’incapienza di fondi necessari per soddisfare completamente le necessità del Corpo, permette il ricorso a tale indennità a percentuali residuali e risibili rispetto alle reali esigenze.
Ma sono solo esempi, si potrebbe parlare del SAGF, delle pattuglie, dei cinofili, dei servizi di polizia giudiziaria che comportano pedinamenti, appostamenti, ecc. ecc., difficilmente interrompibili.
Questo è feedback cha abbiamo ricevuto e che non possiamo tacere.
ROSARIO A. LEONARDO per FICIESSE
[1] Circolare n. 125018/2016 datata 19 aprile 2016 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali
[2] Art. 36 e 97 della Costituzione;
Art. 63 della Legge 121/1981 recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza”;
Artt. 45 e 47 del D.P.R. 395/95 recante “Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)”;
Art. 38 del D.P.R. 51/2009 recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007 , n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
D.Lgs. 66/2003, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”;
Artt. 25 e 26 del D.M. 30 novembre 2001, recante “Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza”.
[3] I moduli organizzativi, da Circolare, sono due:
- su sei giorni lavorativi con altrettanti turni continuativi giornalieri avente di norma durata di 6 ore;
- su cinque giorni lavorativi con altrettanti turni continuativi giornalieri di 6 ore, integrati, in prosecuzione da due rientri di tre ore.
[4] Circolare n. 372041/15 del 16 dicembre 2015 relativa al manuale S.I.Ris. edizione 2016.
[5] Circolare n. 109442/12 datata 12 aprile 2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza.