NOVITÀ IN MATERIA DI ASSENZE DAL SERVIZIO INTRODOTTE A SEGUITO DEL RINNOVO CONTRATTUALE
Come noto, il 2 maggio u.s. è stato pubblicato il d.P.R. n. 39 del 15 marzo 2018 che recepisce il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare (compresa l’Arma dei Carabinieri), per il triennio normativo ed economico 2016-2018.
A seguito di tale pubblicazione, pertanto, a partire dal 17 maggio sono divenute vigenti e applicabili a favore del personale cd. “contrattualizzato” (da Carabiniere a Capitano) le seguenti novità in materia di assenze dal servizio (ai sensi degli articoli da 24 a 26):
estensione dei permessi brevi, fruibili anche per le visite specialistiche (prima non disciplinate), sino al limite annuo di 54 ore (precedentemente 36);
fruizione dei 45 gg. di licenza straordinaria per congedo parentale a retribuzione intera nei primi 6 anni di vita del figlio (anziché nei primi 3);
estensione da 12 a 18 mesi, oltre l’anno di riferimento, del termine per la fruizione della licenza ordinaria (pertanto, la licenza residua del 2016 potrà essere fruita sino al 30 giugno 2018). Tale particolare intervento si applica anche ai Tenenti Colonnelli e ai Maggiori sino ai residui riferibili al 2017 nella misura in cui, fino a tale anno, detti gradi rientravano tra quelli del personale cd. “contrattualizzato”.