Negato trasferimento a finanziere con rilevanti problemi familiari per esubero organico. CDS “Il singolo non può scontare gestione discutibile del personale”
Un Appuntato Scelto Q.S. della Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di Mola di Bari, aveva chiesto il trasferimento presso la Compagnia di Otranto o altro reparto più vicino al luogo di residenza per poter prestare supporto ai figli minori, uno dei quali affetto da ritardo dello sviluppo psicomotorio oltre al padre ed alla sorella portatori di handicap grave ex lege 104/92, per i quali è stato nominato “Amministratore di sostegno”.
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All’esito dell’iter istruttorio il Comandante Regionale aveva respinto l’istanza.
La sentenza impugnata al TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che il trasferimento per situazioni straordinarie richiede un’attenta istruttoria partendo dall’esame della documentazione allegata dal militare ed acquisendo una conoscenza diretta da parte del superiore gerarchico dei problemi sottostanti con conseguente attenta ponderazione di tutti gli elementi acquisiti.
L’Amministrazione non ha ritenuto che le esigenze del militare, pur meritevoli di attenzione, richiedano l’assoluta indispensabilità della presenza del richiedente presso la sede di servizio ambita poiché emerge che alla assistenza possono provvedere anche gli altri congiunti (tra i quali anche ulteriori due fratelli e la sorella), alcuni dei quali residenti nella stessa città ovvero in comuni vicini.
Il Comandante Regionale ha preso atto delle valutazioni sul piano medico del capo Ufficio Sanitario del Re.T.L.A., ma ha valutato che non essendo indispensabile la presenza del militare in Otranto dovessero prevalere le esigenze dell’Amministrazione tenuto conto anche del fatto che nei reparti indicati per il trasferimento vi è eccedenza di personale rispetto alla pianta organica, mentre il reparto di attuale appartenenza presente un deficit di nel ruolo ricoperto dall’appellato.
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L’intervento del Consiglio di Stato
Innanzitutto va premesso, secondo i giudici, che, se è vero che il compito dell’amministratore di sostegno è quello di offrire una tutela giuridica a colui che abbisogna di una tale figura, ciò non esclude che colui che espleta tale funzione non debba garantire anche una cura materiale.
La situazione familiare dell’appellato è tale che gli altri due fratelli si trovino in un caso in Campania per lavoro e comunque entrambi con problemi personali derivanti da forme di dipendenza (stupefacenti e ludopatia), mentre l’altra sorella è impegnata nell’accudimento del marito che è affetto da anni da una patologia tumorale.
In un contesto siffatto con la sorella di cui è amministratore di sostegno che presenta una grave patologia psichica con forme di aggressività verso i parenti conviventi, l’appellato non può limitarsi a fare l’amministratore di sostegno come potrebbe farlo un professionista nominato dal giudice tutelare, ma deve garantire una presenza in loco.
In questo quadro le difficoltà segnalate dei figli minori assumono addirittura un aspetto meno rilevante ai fini di una valutazione dei presupposti per un trasferimento per eccezionali motivi.
Peraltro se la complessiva situazione del militare non integra i presupposti per poter ottenere il trasferimento per eccezionali motivi, ci si dovrebbe chiedere se tale facoltà prevista dalle circolari del Comando Generale sia in concreto esercitabile
Quanto all’esubero di personale che caratterizza i Comandi della Guardia di Finanza della Provincia di Lecce, si tratta di una circostanza che non può essere opposta all’appellato poiché tale situazione è il frutto di una censurabile politica del personale. Infatti, o tale esubero dipende dall’esistenza in passato di un elevato numero di situazioni eccezionali che hanno comportato l’assegnazione in quella provincia di militari in esubero, oppure, più credibilmente, l’elevatissimo numero di arruolati provenienti da quella provincia esercita una pressione per il rientro nella zona d’origine che l’Amministrazione non riesce più di tanto ad arginare.
Ed allora negare ad un militare che ha documentato esigenze familiari di notevole rilievo, il trasferimento nella zona d’origine perché vi è un esubero di personale, significa far scontare ad un singolo gli effetti di una discutibile gestione del personale in quella provincia.
Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello.
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