Mobbing in divisa per poliziotti e militari. Sentenza TAR Lombardia
In queste ore frenetiche di corsa alla costituzione del Sindacato Militare, il focus sulla forma di tutela che dovrà occuparsi dei militari nei prossimi anni perde di vista i problemi veri, quelli originari del superamento della rappresentanza militare. È quanto riporta un articolo di Assodipro.L’occasione per queste breve riflessione è una recentissima Sentenza del Tar Lombardia sul Mobbing militare, un problema unitamente a quello dei suicidi nelle forze armate tenuto nel sottosuolo per tanti motivi. Assodipro ha già trattato la questione con articoli e convegni sul tema. La sentenza ci da lo spunto per ribadire la complessità della questione.
La triste storia
Tutto parte dal ricorso di un Tenente Colonnello dell’esercito, istruttore federale di equitazione. I fatti si riferiscono al periodo tra il 2002 e 2009. Nel 2001 a seguito di un diverbio con un sottufficiale gli viene comminata la sanzione disciplinare di 15 giorni di rigore e tolto l’incarico di capo. In relazione a tale episodio sarebbe stato sottoposto a procedimento penale militare, conclusosi favorevolmente. Poco tempo dopo è disposto il reimpiego presso altro ente, un anno primo del previsto, dapprima a Salerno, successivamente, a seguito dell’opposizione dell’interessato a Grosseto. Ancora, nel 2002 presenta la domanda di rapporto al Capo di Sato Maggiore dell’Esercito per motivi di carattere personale, privato e di servizio. Nel 2005 sarebbe stato trasferito per assumere l’incarico di Capo Centro Ippico Militare a Milano per coprire una vacanza organica. Nel 2008 l’incarico e stato affidato ad altro ufficiale, alla richiesta di chiarimenti è inviato a visita presso la CMO dell’Ospedale Militare di Milano, resta a disposizione per 22 giorni, al termine dei quali è giudicato idoneo al servizio. Successivamente è oggetto da parte del Comandante di offese, ingiurie e atti umilianti di fronte a dipendenti di grado inferiore. Sempre nel 2005 è denunciato alla Procura della Repubblica per non aver partecipato ad una gara di equitazione, il procedimento è stato poi archiviato. Il calvario non finisce si apre un ulteriore procedimento in relazione alla sparizione di alcuni oggetti di proprietà dell’Amministrazione, il giudice parimenti archivia le accuse. Nel 2007 viene rifiutata la richiesta di ospitare il proprio cavallo presso la scuderia del Reggimento, diversamente da quanto concesso ad altri militari. Nel gennaio 2008 chiede di conferire con il Comandante della Brigata, con richiesta reiterata diverse volte, è ricevuto soltanto nell’aprile 2008. Ancora nel 2008 dapprima non è concessa la licenza richiesta, senza alcuna motivazione, poi la stessa è concessa ma comunicata tardivamente. Sempre nel 2008 gli è comminata una sanzione disciplinare per aver acconsentito alla pubblicazione della propria immagine in divisa su una rivista equestre; la violazione è stata contestata alla presenza di altri quattro militari di cui tre di grado inferiore e uno dei quali, su ordine del Colonnello, avrebbe eseguito video-registrazioni; nella stessa occasione il Colonnello avrebbe adottato un altro provvedimento disciplinare, la sanzioni disciplinari successivamente annullate d’ufficio. Nello stesso anno 2008 è denunciato alla Procura Militare per aver procurato un danno all’Amministrazione, il procedimento è stato poi archiviato. Nonostante l’archiviazione, è disposto il trasferimento presso Palmanova, a nulla valendo l’opposizione e il ricorso gerarchico dell’interessato.
Per queste inspiegabili sofferenze cosa ha chiesto il militare nel ricorso
Tale concatenazione dei fatti, dal 2002 al 2009, ritenuti vessatori, hanno ricordato la normativa e gli orientamenti giurisprudenziali intorno ai quali è stato ricostruito il fenomeno del mobbing. Di fronte ad un’Amministrazione che non vuole ragionare ma inasprisce la propria posizione, non resta altro da fare che rivolgersi al giudice per tutelare la propria salute. Nel ricorso al Tar il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno sia patrimoniale sia non patrimoniale, per una somma complessiva pari a € 972.057,84. L’intera vicenda ha lasciato segni indelebili sul militare, persistenti stati depressivi, e disturbo di attacchi di panico. Dopo una carriera passata senza ombre e macchie, all’improvviso, nel giro di pochi anni tutto è cambiato, per colpa di un episodio.
Cosa sostiene il Giudice – “mobbing” gli elementi costitutivi
Innanzitutto, occorrerebbe che la pretesa del militare fosse fondata sull’ipotesi di violazione di specifici obblighi inerenti al rapporto di impiego. Nel caso di specie il ricorrente avrebbe omesso di specificare quali misure l’Amministrazione non avrebbe adottato. In via teorica e generale, che in relazione al mobbing, fattispecie priva di definizione normativa. Sono stati elaborati dalla giurisprudenza alcuni principi, con attinenza al rapporto di pubblico impiego, per delinearne gli elementi costitutivi. Il mobbing c.d. verticale, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica (1). Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi (2): a) la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo sistematico o prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; b) l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio. Deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice, eventualmente, anche attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi, possa verificare la sussistenza, nei suoi confronti, di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione. La ricorrenza del mobbing deve essere, dunque, esclusa tutte le volte che la valutazione complessiva dell’insieme delle circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare, singulatim, elementi od episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere esorbitante ed unitariamente persecutorio e discriminante del complesso di condotte poste in essere. Inoltre, grava sul lavoratore l’onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno patito, mentre incombe sul datore di lavoro il solo onere di provare l’assenza di una colpa a sé riferibile.
Il Ricorrente deve fornire le prove e dimostrare la sussistenza di collegamento tra gli episodi
In conclusione, per il Collegio giudicante non risultano provati gli elementi che integrano l’azione risarcitoria, il ricorrente che chiede il risarcimento del danno deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda. Inoltre, considerato che l’interessato ha prestato servizio in sedi diverse, dipendendo quindi da superiori gerarchici via via differenti, manca la dimostrazione della sussistenza di un collegamento fra gli episodi riferiti che consenta di inquadrare gli stessi in una precisa strategia persecutoria da parte dei superiori. Peraltro sotto questo profilo va aggiunto che nel periodo preso in considerazione dal ricorrente (2002-2009) si registra anche una discontinuità temporale di episodi rilevanti che conferma l’impossibilità di individuare un comune e continuato disegno persecutorio. E così ad esempio i trasferimenti di cui il ricorrente lamenta l’illegittimità appaiono in realtà una normale prassi organizzativa in ragione delle mutevoli esigenze della forza armata (3).
La patologia di malessere insorge tardiva
In relazione ad altri episodi, come le umiliazioni davanti a subordinati con l’esecuzione di video-riprese, non è stata data prova di quanto affermato. Per quanto riguarda l’insorgenza della patologia si sarebbe realizzata dopo il periodo vessatorio tra 2002 e 2009, l’insorgere di uno stato ansioso avviene soltanto nel 2012. Si tratta di un periodo di molto successivo a quello in cui si sarebbero realizzati i fatti ritenuti vessatori. La distanza di tempo tra l’insorgere della patologia e l’accadimento dei fatti ritenuti non costituisce idonea ed univoca dimostrazione della sussistenza di un rapporto causale. Tutte le relazioni fanno riferimento a fatti unilateralmente riferiti dal ricorrente, da cui viene dedotta la conseguenza apodittica che i fatti stessi siano certamente ascrivibili ad un’ipotesi di mobbing e che costituiscano l’eziopatogenesi della malattia. Come sopra rilevato, la sussistenza degli elementi per qualificare la fattispecie di cui è causa come mobbing non è stata dimostrata dal ricorrente neanche nella presente sede.
Per quanto sopra il Ricorso in parte è inammissibile e in parte si rigetta.
Il mobbing non esiste come la mafia negli anni ottanta
Senza entrare nel merito delle decisioni, il Collegio giudicante viste le ragioni presentate da entrambi le parti entrando nel vivo dei documenti ha dato un giudizio che probabilmente non fa una piega da un punto di vista probatorio e formale. Spesso dipende dalla bravura degli avvocati difensori e di quelli dell’Amministrazione. Aldilà del gioco delle parti, sembra un processo degli anni ottanta in cui si affermava la “mafia non esiste”, il “mobbing non esiste”. Non si tratta solo di questo episodio ma della quasi totalità delle pronunce che investono militari. Ovvero, esiste la difficoltà di concatenare e dimostrare la causa con gli effetti dannosi sulla salute, altrimenti non ci sarebbe neanche motivo di adire il giudice amministrativo. C’è la difficoltà di inquadrare i fatti come dilatati nel tempo, con diversi Comandanti ed Enti in cui si è prestato servizio per individuare un quadro criminoso nei confronti del militare. Nel caso in cui un militare viene trasferito, punito, abbassato le note, negato l’avanzamento, schernito di fronte ai colleghi, però mangia e bene ugualmente, non risente di alcuna patologia, in questo caso non si darebbe ricorso, processo e gioco delle parti. Per la vittima, in un quadro del genere l’unica via di scampo, se la condotta dei superiori costituisce un illecito penale, è di sporgere una querela o una denuncia presso gli uffici delle Forze dell’ordine, dare il via alle indagini investigative ed eventualmente al processo. E’ chiaro che il collegamento con i processi alla mafia appare meno surreale. Non diventa difficile immaginare perchè non ci siano stati testimoni che abbiano confermato circostanze e fatti che il militare cita nel ricorso. Come è evidente il perchè dell’insorgere della malattia soltanto nel 2012 e non già nel periodo in questione, la differenza tra un impiegato del Pubblico Impiego ed un militare probabilmente è sfuggita, non è stata considerata adeguatamente, evidenziare talune patologie significa perdere il lavoro, al militare è richiesto una idoneità incondizionata per prestare servizio. In queste condizioni, per affermare un minimo di verità ci vogliono degli eroi non dei semplici cittadini, uomini in divisa. Dopo quasi dieci anni si è chiuso il triste “processo Cucchi” con una verità delle testimonianze ben diversa da quella iniziale, nel corso degli anni la stringente tattica difensiva unitamente con l’enfatizzazione mediatica ha dato luogo ad altre verità dapprima nascoste. I carabinieri coinvolti hanno ritrattato i loro racconti sul fatto. Chi sin dall’inizio ha preso le distanze dal racconto dell’Amministrazione più volte ha lamentato pressioni, trasferimenti e isolamento. Per il momento non ha fatto ricorso per “mobbing”, ma se un giorno lo farà, c’è qualcuno che ha il dubbio che la vicenda è stata motivo di un malessere esistenziale, psicofisico?
Trovare la prova è come dimostrare l’esistenza di Dio
Stesso discorso per quanto riguarda la difficoltà in ambito processuale di trovare un filo conduttore tra chi esercita l’azione di comando e il dipendente eventualmente “mobbizzato”. Sostanzialmente la tesi della difesa è semplice, cambiando i comandanti, cambiando gli enti, cambiando le circostanze come si fa a dire che c’è un accordo per perseguire il soggetto? Quali sono le prove? Bella domanda, che potrebbe essere rovesciata senza trovare l’onere della prova, siamo nella dimostrazione ontologica di Dio, una tesi vale quanto l’altra. I documenti, le testimonianze, i riscontri fattuali non riuscirebbero lontanamente a dare evidenza della verità. La realtà processuale non corrisponde necessariamente alla verità dei fatti, delle cose oggetto di investigazione. Il dubbio che da un lato ci sia un dipendente che gioca a fare il lavativo, inventando momenti, fatti e concatenazioni volte ad una immaginaria azione risarcitoria, dall’altra una Amministrazione impersonale, senza anima, volta solo al perseguimento del fine pubblico lascia il tempo che trova. Non può essere così netta la questione del contendere, non si può lasciare al malcapitato il compito di dimostrare la colpevolezza dell’Amministrazione, tocca al giudice investigare, capire i confini, i motivi di tale rivalsa. Tocca andare oltre le carte processuali, va ricercata la verità nella richiesta stessa. La domanda di riconoscimento di un danno materiale, psicologico, familiare è pretestuosa o nasconde qualcosa di più profondo? E’ un grido di giustizia in un contesto difficile, opprimente, altamente gerarchizzato, niente a che vedere con il pubblico impiego ed i richiami al contratto di lavoro. A fronte di un militare che denuncia uno stato di cose anomalo quanti sono nelle stesse condizioni e preferiscono tenere dentro di se il malessere? Il pericolo di fronte a queste sentenze è che si rinunci a qualsiasi ricerca di giustizia, avvenga quello che succede tutti i giorni, di fronte a piccoli furti, reati, ingiurie, manomissioni si rinunci a denunciare a cercare giustizia, perchè in fondo sappiamo che servirà a poco. Al danno anche la beffa.
Questo discorso si delinea dopo aver affrontato un altro problema nei giorni scorsi, quello dei suicidi degli uomini in divisa. Poliziotti e militari che scelgono di passare a miglior vita, dopo un periodo depressivo, una insofferenza stratificata, un senso della vita che sparisce rimane l’unica soluzione quella estrema. Nei prossimi giorni sarà pubblicato uno studio, una statistica degli uomini in divisa che nel 2018 ci hanno lasciato. Come per il “mobbing militare” anche il fenomeno dei “suicidi non esiste”, è un’invenzione di pochi addetti ai lavori, un pretesto per avanzare chissà quali pretese. Questa storia ricorda un recente passato quello in cui si diceva “la mafia non esiste”.