Militari: misure straordinarie in materia di lavoro agile, licenza ed esenzione dal servizio
Con le circolari a seguito PERSOMIL ha fornito ulteriori disposizioni circa le misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio, ai fini del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. A seguito delle novità legislative introdotte dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, tali disposizioni risultano da aggiornare, relativamente a:
PERMESSI LEGGE 104/1992
Ai sensi dell’art. 73, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate da fruire entro il 30 giugno 2020.
Si soggiunge che il beneficio è riconosciuto al militare “compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare”. Inoltre, il medesimo beneficio non può essere cumulato con la temporanea dispensa dal servizio prevista dall’art. 87, comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
CONGEDO CON INDENNITA’ AL 50% DELLA RETRIBUZIONE
Ai sensi dell’art. 72, comma 1:
(a) fino al 31 luglio 2020, i genitori hanno diritto a fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni (comprensivi degli eventuali 15 giorni già fruiti ai sensi della previgente normativa), per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Per le modalità di fruizione si rinvia a quanto disposto dalla citata circolare a seguito a.;
(b) in aggiunta al beneficio di cui alla precedente lettera (a), il genitore con figli minori di anni 16 (il medesimo beneficio è stato precedentemente previsto con figli dai 12 ai 16 anni), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, ha diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.
BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING
Ai sensi dell’art. 72, comma 2, il bonus per l’acquisto di servizi di babysitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, in alternativa allo specifico congedo con indennità al 50% della retribuzione, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro (contro i precedenti 1.000 euro).
LICENZA ORDINARIA
Ai sensi dell’art. 259, comma 6, qualora “indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da COVID-19” non abbiano reso possibile la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria comunque spettante, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. Al riguardo, si evidenzia che:
(a) l’autorità preposta presso il Comando/Ente/Reparto di appartenenza, a cui è stata inoltrata richiesta di licenza ordinaria, dovrà attestare le indifferibili esigenze di servizio che non hanno reso possibile la completa fruizione della stessa. Le misure straordinarie adottate allo scopo di contenere l’emergenza epidemiologica di cui all’art. 87, commi 6 e 7 del citato DL 18/2020 possono costituire, secondo una ponderata valutazione delle singole posizioni soggettive, “indifferibili esigenze di servizio” utili ai fini del differimento della fruizione della licenza ordinaria. I nuovi termini di fruizione saranno comunicati all’interessato a cura del Comando di appartenenza;
(b) la licenza ordinaria “comunque spettante” è da intendere quella rientrante a qualsiasi titolo nella sfera giuridica del militare, quindi, oltre a quella maturata nel 2020, anche quella “pregressa”, nonché la licenza ordinaria “ricevuta” in base alla previsione di cui all’art. 87, comma 4-bis del citato DL 18/2020, come disciplinato dalla circolare di questa Direzione Generale n. M_D GMIL REG2020 0208127 del 27 maggio 2020. Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che la TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO, stante la sua equiparazione agli effetti economici e previdenziali al servizio prestato, sancita dall’art. 87, comma 6 del citato DL 18/2020, è da considerare istituto straordinario che va in deroga al regime sospensivo di cui all’art. 17, comma 8 della Legge 23 marzo 1983, n. 78.