Militari, In caso di separazione l’alloggio di servizio può essere assegnato alla ex moglie
Il ricorrente, Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano, ha impugnato il provvedimento emesso dal Comando Militare della Capitale con cui l’Amministrazione convenuta comunicava che “ai sensi delle norme regolamentari per gli alloggi di servizio per le Forze Armate, è dichiarato decaduto dalla concessione dell’alloggio di servizio” per il seguente motivo: mancata occupazione stabile dell’alloggio da parte del concessionario.
L’Amministrazione comunicava, inoltre alla moglie del ricorrente, in risposta alla richiesta dalla stessa avanzata, che non rientrava nei requisiti previsti dall’art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro della Difesa del 7.5.2014, nello specifico, poiché l’applicazione dei benefici previsti dal predetto decreto (legittimazione alla conservazione della conduzione degli alloggi di servizio in deroga ai limiti previsti dal D.P.R n. 90 del 2010) presuppone la condizione di “coniugi… che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano divorziati, ovvero legalmente separati … Tale situazione costituente requisito di legittimazione per la richiesta avanzata si concreta con l’omologazione del tribunale nei casi di separazione consensuale, ovvero con sentenza passata in giudicato, nel caso di separazione giudiziale... considerato che il procedimento di separazione personale che la riguarda risulta tuttora pendente, si comunica che l’istanza in oggetto non può trovare favorevole accoglimento”.
In particolare, il ricorrente ha esposto quanto segue:
– nell’imminenza della prima udienza di comparizione dinanzi al Tribunale di Roma, comunicava all’Amministrazione ed all’Ente gestore responsabile dell’alloggio (il Comando Militare della Capitale) di avere intrapreso un procedimento per la separazione giudiziale dalla moglie;
– in riscontro a tale comunicazione, l’Amministrazione interessata inviava una nota, tra gli altri, al Tribunale Civile di Roma per rappresentare la rientranza dell’alloggio di servizio nel patrimonio demaniale dello Stato, sottoposto – in quanto tale – al regime di cui all’art. 823 c.c.;
– nonostante tale nota, con provvedimento del 24 settembre 2013 il Tribunale Civile di Roma “autorizzava i coniugi a vivere separatamente e assegnava alla moglie del ricorrente l’alloggio demaniale adibito a casa familiare” attribuendo espressamente prevalenza alla funzione di “luogo di aggregazione della famiglia” dell’alloggio;
– seppure a conoscenza di quanto disposto in tale provvedimento e, ancora, nonostante l’inoltro da parte della moglie del ricorrente di un’istanza per “vedersi riconoscere” il mantenimento della conduzione dell’alloggio demaniale avviava il procedimento di decadenza della concessione;
Secondo l’orientamento – ha sottolineato il TAR Lazio – pressoché consolidato della giurisprudenza del giudice ordinario, <<l’alloggio assegnato in concessione …. è qualificabile come “casa familiare”, in quanto viene ceduto, ancorché in correlazione con le prestazioni lavorative, al fine di soddisfare le esigenze abitative>> non solo del dipendente ma anche dei componenti della sua famiglia, sicché – in caso di separazione e/o divorzio – tale <<alloggio può ben essere attribuito al coniuge diverso dal concessionario, se affidatario della prole, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898>>
Tale previsione ammette che, tra gli altri, i “coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano divorziati ovvero legalmente separati” possano mantenere “la conduzione” di alloggi di servizio, assumendo così – in linea con quanto in precedenza rilevato – la veste di soggetti “sine titulo” protetti.
Sulla base, dunque, delle peculiarità della vicenda in esame, adeguatamente valutate anche in ragione di quanto riportato nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4030 del 9 settembre 2015, il Collegio ha accolto il ricorso non ravvisando validi motivi per discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza secondo il quale non è possibile trascurare la data di avvio del procedimento giudiziale di separazione e ciò tanto più nei casi in cui lo stesso procedimento abbia, poi, realmente condotto – come nell’ipotesi in trattazione – all’effettiva separazione dei coniugi.