MILITARI E FORZE DI POLIZIA: CIRCOLARE CON IL RECEPIMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI CONCERTAZIONE
Riportiamo la circolare della direzione Generale del Personale Militare riguardante il Recepimento dei provvedimenti di concertazione riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile/militare e delle Forze armate. Triennio normativo ed economico 2016-2018.
I DD.PP.RR. 15 marzo 2018, n. 39 e 40 hanno recepito i provvedimenti di concertazione riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile/militare e delle Forze armate, introducendo norme migliorative relativamente a diversi istituti giuridici.
Le disposizioni contenute nei suddetti DD.PP.RR. si applicano a tutto il personale militare con esclusione del personale dirigente e del personale volontario non in servizio permanente.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE
Permessi brevi (art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 10 del D.P.R. n. 40/2018) I permessi brevi, concessi per assentarsi durante l’orario di servizio per periodi non superiori alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, da recuperare entro il mese successivo, sono aumentati da 36 a 54 ore annue.
Visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici (art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 10 del D.P.R. n. 40/2018) Per l’espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, nella posizione di idoneo al servizio militare, l’assenza dal servizio è giustificata con: – permessi brevi (di cui ai suddetti art. 24 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 10 del D.P.R. n. 40/2018), qualora l’assenza sia di durata inferiore o pari alla metà dell’orario di servizio giornaliero; – licenza straordinaria per gravi motivi, per assenze di durata superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero, qualora il militare non abbia superato il limite massimo di 45 giorni annui previsto per la licenza straordinaria.
Si precisa che:
– non è obbligatoria la presentazione di certificazione/attestazione di struttura pubblica o privata convenzionata o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche documentazione di struttura o medico privati non convenzionati;
– ai fini della concessione della licenza straordinaria per gravi motivi è necessario attestare nella documentazione l’orario di effettuazione della prestazione. Si soggiunge che, nel caso di concomitanza tra l’espletamento di una prestazione specialistica e una situazione di inabilità lavorativa certificata dal medico, si applica l’ordinaria disciplina sull’assenza per malattia. La circolare di questa Direzione Generale n. M_D GMIL 0278870 del 15 maggio 2015 è abrogata.
Congedo parentale a trattamento economico intero (art. 25 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 11 del D.P.R. n. 40/2018) La licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuito fino ad un massimo di quarantacinque giorni, precedentemente fruibile nei primi tre anni di vita del figlio, è ora utilizzabile nei primi sei anni di vita del bambino. Tale disposizione è applicabile anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto. In tal senso, sono modificati il Compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 e la circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015 (Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi).
Licenza ordinaria (art. 26 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 12 del D.P.R. n. 40/2018)
(1) La nuova norma prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Allo stesso modo, compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza. I suddetti termini si applicano anche alla licenza ordinaria maturata nel 2017, anche nei confronti dei Maggiori e dei Tenenti Colonnelli.
(2) Nei confronti del personale inviato in missione all’estero a far data dall’entrata in vigore dei DD.PP.RR. di concertazione, il termine dei diciotto mesi decorre dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
(3) Si soggiunge che nei confronti degli Ufficiali superiori e Generali, relativamente alle suddette disposizioni, si applica il termine di dodici mesi (salvo quanto previsto per Maggiori e Tenenti Colonnelli, relativamente all’anno 2017, dal precedente punto (1)), in virtù dell’estensione al medesimo personale, da parte degli artt. 11 e 45 dei Decreti Legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, delle norme concertative di cui ai DD.PP.RR. 11 settembre 2007, n. 170 e 171 e 16 aprile 2009, n. 51 e 52.
(4) In tal senso, è modificata la circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015 (Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi).