Marina militare

Militare sospeso perché ritirava denaro e oggetti preziosi dei migranti. “Condotta grave e riprovevole inaccettabile da parte di un militare professionista”.

Il ricorrente, Sottocapo di 1^ Cl della Marina Militare, ha impugnato il Decreto Dirigenziale con il quale l’Amministrazione gli ha irrogato la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per la durata di nove mesi. Il ricorrente ha dedotto anzitutto la violazione dell’art. 1392 co. 4 COM, per non avere l’Amministrazione compiuto alcun atto di procedura nel periodo compreso tra il 20 aprile 2020 (data in cui l’Ufficio proponeva la definizione della posizione del ricorrente) e il 4 agosto 2020, data di notifica dell’atto impugnato, proponendo una ulteriore lettura della tempistica procedimentale, tesa a far ritenere estinto il giudizio il 30.4.2020.
Le censure sono infondate secondo il Tar di Lecce sono infondate.

“Il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta”.
All’evidenza, la citata previsione normativa richiede il compimento di un atto di proceduta entro 90 giorni dalla data di emanazione del precedente atto, ma non anche che, entro tale termine, esso debba essere portato a conoscenza del destinatario. Pertanto, nulla autorizza a ritenere che gli atti del procedimento disciplinare abbiano natura recettizia, e debbano quindi essere portati a conoscenza dell’incolpato ai fini dell’interruzione del termine di fase.
Ne consegue che, ai fini dell’interruzione, ciò che rileva è che l’atto successivo sia stato posto in essere entro 90 giorni dal compimento dell’atto precedente. Circostanza, quest’ultima, pacificamente sussistente nel caso di specie, atteso che il primo atto di procedura (avvio dell’inchiesta formale) reca la data del 31.1.2020, mentre il secondo atto (proposta di definizione del procedimento) è stato adottato in data 20.4.2020, ovvero entro 90 giorni dal compimento del precedente (ma esso avrebbe potuto essere emanato sino al 16.5.2020, stante il descritto periodo di sospensione ex lege sancito dagli artt. 103 co. 5 d.l. n. 18/2020 e 37 d.l. n. 23/2020).
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato.


Anche il secondo motivo, secondo il Tar di Lecce, è infondato.
L’impugnato provvedimento di sospensione reca la seguente motivazione: “… in qualità di componente di un team impiegato a bordo di nell’ambito dell’operazione <<Mare Nostrum>>, violava le consegne … ritirando, durante le operazioni di controllo sulle persone, anche il denaro e gli oggetti preziosi nella disponibilità dei migranti, anziché limitarsi a ritirare armi e oggetti pericolosi”.
In particolare, l’Amministrazione ha stigmatizzato la condotta “… particolarmente grave e riprovevole, specie in quanto posta in essere ai danni di persone bisognose di aiuto e assistenza, tra le quali donne e bambini, in aperto e radicale contrasto con le più elementari regole umanitarie e del mare nonché con i doveri fondanti della Forza Armata e del Corpo di appartenenza, pertanto del tutto inaccettabile da parte di un militare professionista”.
All’evidenza, l’atto impugnato reca compiuta indicazione dei presupposti di fatto (ritiro del denaro e degli oggetti preziosi detenuti dai migranti) e delle ragioni giuridiche (violazione dei doveri della Forza Armata e del Corpo di Appartenenza) della decisione, consentendo al ricorrente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa.
Per tali ragioni, il Tar di Lecce ha respinto il ricorso e confermato la sanzione.

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