Militare eletto consigliere comunale, “non ha diritto a essere trasferito nella sede di servizio vicino al Comune dove svolge il mandato elettorale”
La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari. Tuttavia – ha evidenziato il Consiglio di Stato – il militare eletto consigliere comunale non vanta alcun diritto perfetto a essere trasferito nella sede di servizio ubicata in un luogo vicino al Comune dove svolge il mandato rappresentativo.
La norma lascia intatta la facoltà discrezionale dell’Amministrazione datrice di valutare la richiesta di assegnazione del dipendente nell’ambito di una bilanciata ponderazione di tutti gli interessi. Il diritto del singolo all’espletamento del mandato amministrativo ha una precisa copertura costituzionale (di cui all’art. 51 terzo comma, Cost.) ma deve essere assicurato anche con riguardo al contrapposto interesse pubblico connesso con le esigenze economiche, organizzative e funzionali connesse con la prestazione del servizio di cui all’art. 97 Cost. di pari rilievo costituzionale.
Il beneficio in questione non può però risolversi in un mezzo per conseguire indebiti vantaggi negli avvicinamenti in danno delle aspirazioni, a diverso titolo, di altri colleghi più meritevoli. In tale direzione, sul piano sostanziale, rileva poi anche l’obiettiva natura e l’entità dell’impegno anche temporale connesso con l’incarico.
Nell’applicazione della norma l’Amministrazione dunque può, e deve, bilanciare in concreto le contrapposte esigenze individuando le modalità che permettano di conciliare il buon andamento dell’attività amministrativa con l’aspettativa qualificata del privato ad espletare il proprio mandato amministrativo nell’ente locale” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2226/2014).
Vale anche ricordare che, quanto affermato dal Consiglio di Stato, “il militare titolare di ufficio di amministrazione locale può conseguire trasferimento o assegnazione temporanea a comando, reparto, unità con sede coincidente o più vicina a quella dell’ente locale, e al di fuori delle ordinarie procedure di movimentazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 giugno 2014, n. 2863, tra le varie), restando salva e intatta la discrezionalità dell’Amministrazione militare nell’apprezzare le esigenze di più agevole svolgimento del munus publicum in raffronto a quelle organizzative relative alla situazione organica della sede a quo (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2226), che, quando prevalenti rendono affatto recessiva la situazione soggettiva dell’interessato (Cons. Stato, sez. IV, 2 luglio 2012, n. 3865)” (così Cons. Stato, Sez. IV, n. 4768/2016).