Avvocato Militare

Militare congedato per un rinvio a giudizio, ma poi assolto. “Chi è stato assolto ha diritto a recuperare lo status di militare”

(di Avv. Umberto Lanzo)

La vicenda giudiziaria nasce dal provvedimento con cui il Ministero della Difesa negava a un militare volontario la prima rafferma biennale, disponendone il collocamento in congedo illimitato dal 28 settembre 2020. L’esclusione era conseguenza diretta dell’applicazione dell’art. 954 comma 3 D.Lgs. 66/2010 e dell’art. 3 comma 1 lett. d) del D.M. Difesa 23 aprile 2015, che prevede tra i requisiti di ammissione “non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi”.

IL RICORSO E LA FASE CAUTELARE

Il militare impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, articolando un motivo di ricorso incentrato sulla “Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione; erroneità di motivazione ed istruttoria; violazione del giusto procedimento; travisamento; illogicità, irrazionalità; sviamento eccesso di potere”. Il TAR, con ordinanza cautelare, respingeva inizialmente l’istanza di sospensiva, rilevando che “il legislatore ha introdotto, nell’art. 704 del COM, il comma 1 bis, con il quale ha previsto la rivalutazione della posizione soggettiva del candidato nel caso di esito favorevole del giudizio penale”.

LA SVOLTA PROCESSUALE E LA DECISIONE

Un elemento determinante è sopraggiunto il 26 gennaio 2024, quando il ricorrente ha depositato la sentenza passata in giudicato che lo assolveva nel processo penale. Il Collegio, nell’udienza del 20 settembre 2024, ha stabilito che “il provvedimento espulsivo sorge già strutturalmente sottoposto all’implicita condizione risolutiva dell’accertamento giudiziario dell’innocenza dell’imputato”, e che pertanto “verificatasi la quale esaurisce il suo percorso di validità ed efficacia, ne va pronunciato l’annullamento per eliminarlo retroattivamente”.

I PRINCIPI AFFERMATI DAL TAR

Il Tribunale ha chiarito che l’assetto normativo resiste al vaglio di costituzionalità, affermando che “il vincolo costituzionale della presunzione di non colpevolezza non assume la stessa proiezione assoluta, che ha nell’ambito del processo penale, in tutti gli altri ambiti dell’azione pubblica”. Ha però sottolineato che “il sacrificio delle sue ragioni che il soggetto meramente rinviato a giudizio subisce, in caso di successivo accertamento della sua innocenza deve trovare adeguata soddisfazione nell’eliminazione degli svantaggi da lui subiti“.

LA DECISIONE FINALE

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e affermando il titolo del ricorrente a partecipare alla rafferma biennale, con il correlato dovere dell’amministrazione di rivalutare l’istanza precedentemente respinta. La sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite, mantenendo l’obbligo per l’Amministrazione di rimborsare il contributo unificato a favore del ricorrente.

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