Maresciallo dei carabinieri sparò contro un’auto in fuga, ma colpì due donne: punito e congedato. Riammesso dal TAR
Un maresciallo dell’Arma dei carabinieri in ferma volontaria, nel mese di marzo 2018, sparò in direzione di un’auto con due sospetti che aveva provato a investirlo per sfuggire a un controllo. Il proiettile però colpì una donna di 49 anni e sua figlia 16enne che stavano passando in quel momento. Qualche mese dopo, il maresciallo venne punito con la sanzione disciplinare della “consegna di rigore” di cinque giorni perché, si legge nel provvedimento, “incurante delle specifiche circostanze e condizioni ambientali, esplodeva un colpo dalla pistola d’ordinanza che causava il ferimento di terzi estranei ai fatti“.
A seguito di tale episodio, il ricorrente veniva sottoposto a due procedimenti penali, rispettivamente presso il Tribunale militare di Roma, per il reato ex art. 169 c.p.m.p., “Distruzione o deterioramento di cose mobili militari”, archiviato, e presso il Tribunale ordinario di Roma, per il reato ex art. 590 c.p. “Lesioni personali colpose”, poi archiviato in data 18.12.2019 per estinzione del reato per remissione della querela.
In pendenza di ricorso al TAR al ricorrente è stata inoltre rigettata l’istanza di ammissione al servizio permanente ed è stato collocato in congedo. Il maresciallo ha quindi presentato un ulteriore ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento di non ammissione al servizio permanente.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare con riguardo alla non ammissione al servizio permanente, considerato che permanessero “dubbi sulla reale gravità della condotta del militare e, pertanto, sulla legittimità della sanzione e della conseguente valutazione inferiore alla media”.
In esecuzione dell’ordinanza del giudice di seconde cure, l’Amministrazione ha riammesso il militare in servizio permanente, “con riserva”.
Secondo il TAR il ricorso è nel suo complesso fondato. Dall’esame della documentazione agli atti emerge che le decisioni assunte dall’Amministrazione, che hanno condotto, dapprima, all’irrogazione della sanzione disciplinare e, in seguito, alle avversate valutazioni in tema di ammissione in servizio permanente del ricorrente, sono affette da profili di illegittimità, specie se raffrontate con una serie di univoci elementi che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a valutare la posizione del ricorrente da altra angolazione prospettica.
Il Collegio ritiene di condividere i dubbi espressi dal Consiglio di Stato sulla reale gravità della condotta del militare e, pertanto, sulla legittimità della sanzione, tenuto conto che, a norma dell’art. 53 c.p., “non è punibile il Pubblico Ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità…”.
L’Amministrazione ha omesso di considerare i suddetti elementi e, soprattutto, il contenuto dell’ordinanza di archiviazione del procedimento penale militare, poiché “L’uso dell’arma e quindi soprattutto, l’esplosione del colpo, appare conseguenza della condotta dei conducenti della autovettura che dandosi alla fuga, nonostante l’intervento della prima pattuglia e poi del -OMISSIS-, continuava la marcia ad alta velocità in direzione dell’indagato evidentemente con l’intento di investirlo (evento fortunatamente non verificatosi per la prontezza del maresciallo …);
Ne discende l’illegittimità della sanzione irrogata al ricorrente, poiché fondata su una valutazione dei fatti ragionevolmente errata o quantomeno parziale, atteso che la sanzione disciplinare de qua (consegna di rigore) è applicabile, in quanto sia configurabile, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, C.O.M., una delle fattispecie tassativamente indicate nell’articolo 751 del regolamento, a nessuna delle quali, tuttavia, il caso all’esame risulta sovrapponibile.
Né il ricorrente – sottolinea il TAR – sembra aver disatteso le disposizioni di cui alla pubblicazione NA-8 (armi e munizioni) e n. P-11 (Procedimenti d’azione per i militari dell’Arma dei Carabinieri nei servizi d’istituto), posto che proprio quest’ultima stabilisce che “le armi e le munizioni costituiscono un mezzo per l’assolvimento dei compiti istituzionali a tutela della sicurezza della collettività e dei singoli cittadini e quindi patrimonio prezioso da preservare” e che, come già ampiamente argomentato, l’ordinanza n. 209/18 riconosceva l’uso legittimo delle armi da parte del ricorrente.
Infine, nemmeno è configurabile una violazione circa i doveri attinenti al grado, atteso che, contrariamente agli assunti dell’Amministrazione, l’odierno esponente non ha tenuto comportamenti lesivi del decoro dell’Istituzione ovvero della propria Forza Armata di appartenenza.
Ingiustificata – precisa il TAR – appare la valutazione “inferiore alla media” relativa al periodo dal 17.07.2017 al 18.03.2018 (periodo nel quale si inscrive la vicenda legata ai fatti del 16.3.2018) tenuto conto della circostanza che tutti i procedimenti penali instaurati a carico del ricorrente sono stati archiviati.
Infine come la Sezione ha affermato in tema di non riammissione in servizio di un militare destinatario di una sanzione disciplinare di corpo, “si tratta di un giudizio ponderato e non sintetico…in cui deve essere valutata l’intera esperienza professionale e privata del militare, in cui i rilevi sintomatici negativi e positivi devono essere adeguatamente soppesati nell’ambito di un compiuto processo motivazionale che non può essere certamente limitato alla enumerazione delle sanzioni irrogate, ovvero a meri e stereotipati giudizi negativi… [giacché] la p.a. è chiamata ad adottare un provvedimento discrezionale che, in quanto tale deve essere adeguatamente motivato, tanto più che la misura pregiudica essenziali e fondamentali diritti costituzionali del ricorrente”.
In conclusione il TAR ha accolto il ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.