Maresciallo chiede ricongiungimento familiare, Consiglio di Stato “Interesse pubblico della sicurezza nazionale è preminente ed esigenze operative dei Reparti sono prevalenti”
Con ricorso al TAR un Maresciallo dell’Aeronautica Militare ha impugnato il provvedimento con il quale si è disposto il rigetto dell’istanza di ricongiungimento familiare con il proprio nucleo familiare costituito dalla figlia e dal proprio marito, Caporal Maggiore Capo Scelto q.s. dell’Esercito. Il team della sezione Avvocato Militare di Infodifesa (clicca qui per leggere altre sentenze) esamina nuovamente l’istituto del ricongiungimento familiare in ambito militare che consente al pubblico dipendente coniugato (o convivente) con prole di età pari od inferiore a tre anni, di chiedere di essere assegnato temporaneamente (per un periodo non superiore a tre anni) nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Il diniego dell’Amministrazione risultava motivato dall’”indisponibilità di posizioni organiche vacanti relative al ruolo, categoria, specialità/qualifica posseduti dal Militare: “Supporto – Manutenzione Aeromobili – Manutentore Tecnico Avionico”.
Il TAR ha ordinato all’Amministrazione il riesame del provvedimento impugnato, essendosi essa “…limitata a negare il trasferimento sull’asserita indisponibilità di posizioni organiche vacanti relative al ruolo, categoria, specialità/qualifica posseduti dalla ricorrente, senza aver fornito elementi di supporto a dette argomentazioni e, ancor di più, senza aver operato un giudizio di bilanciamento tra le necessità operative e l’istanza proposta”.
L’Amministrazione ha rigettato nuovamente l’istanza, confermando il precedente diniego.
Il tribunale ha quindi accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati sottolineando quanto previsto dalla direttiva DIPMA – UD-001 che prevede, all’art. 7 lett. F), che “… il personale militare di F.A. coniugato… con altro personale appartenente alle Forze Armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile … può presentare domanda per essere trasferito, ove possibile, nel comune, o località viciniore, ove si trova la sede di servizio del coniuge …. ciò compatibilmente con le vacanze organiche nel ruolo/categoria/specialità ed eventualmente qualifica, nonché con le esigenze funzionali di Forza Armata e dei reparti interessati presso le sedi di destinazione”.
L’Aeronautica ha presentato appello al Consiglio di Stato.
La Sentenza del Consiglio di Stato
I giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto l’appello è fondato. L’istituto del ricongiungimento familiare di cui alla menzionata circolare, par. 7, lett. F. costituisce una previsione contenuta in una direttiva ministeriale e riguarda un istituto specifico dell’Amministrazione appellante che, pur in considerazione delle particolari necessità funzionali organizzative delle Forze Armate, è volto a riconoscere particolare tutela alle esigenze di ricongiungimento familiare degli interessati.
Tuttavia, in considerazione del particolare ruolo rivestito dai militari e del preminente interesse pubblico della sicurezza nazionale, la previsione considera in linea di massima prevalenti le esigenze operative dei Reparti di appartenenza, non a caso utilizzandosi le seguenti espressioni:
a) “ove possibile”;
b) “compatibilmente con le vacanze organiche nel ruolo/categoria/specialità ed eventualmente qualifica, nonché con le esigenze funzionali di Forza Armata e dei reparti interessati presso le sedi di destinazione”.
Il provvedimento che nega il trasferimento ha pertanto natura autoritativa e discrezionale, essendo il frutto dell’apprezzamento e del contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; di conseguenza, escluso in radice che una simile attività provvedimentale possa essere sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, quest’ultimo tuttavia non può che essere imperniato sulla correttezza del potere esercitato quanto alla motivazione e all’istruttoria, non potendo sindacare il merito della scelta amministrativa salva la sua manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità.
Invero le vacanze presso la sede dell’Aeronautica, su cui si è incentrata l’attenzione del Tribunale, attengono in realtà a posizione organica differente (ruolo “armamento aereo”) da quella ricoperta dall’appellata (“manutentore tecnico avionico”), il tutto in un quadro complessivo, per giunta, di rilevante sovra-organico presso la sede agognata.
A fronte di tali elementi, di natura oggettiva, le diverse considerazioni dell’interessata e il convincimento del primo giudice finiscono per sostituirsi inammissibilmente alle valutazioni proprie dell’amministrazione che per contro non risultano essere manifestamente illogiche, arbitrarie, irrazionali o irragionevoli e tanto meno viziate da travisamento di fatti.
La giustificazione che correda il diniego di trasferimento in definitiva non può certo dirsi confliggente rispetto alla ratio e alla lettera della richiamata previsione agevolativa, né manifestamente incongrua o illogica.