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LE NOVITÀ PER IL CONGEDO PARENTALE DEI MILITARI

La
direzione generale per il personale militare ha aggiornato il “Compendio
delle Disposizioni in Materia di Tutela della Maternità e Paternità e Congedi
per Eventi e Cause Particolari”:



Recependo
in via sperimentale per il solo 2015 dal decreto legislativo 15 giugno 2015,
nr. 80 che in particolare ha:
Innalzato
sino a 12 anni il limite di età del bambino per fruire del congedo;

esteso
fino al sesto anno di vita del figlio il periodo entro il quale detto congedo
da diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione;
Ridotto
a 5 giorni il termine minimo di preavviso per fruire di tale beneficio;
Escluso
gli appartenenti del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico dalla
possibilità di fruire del congedo parentale in maniera frazionata in base
oraria;
Precisando
che, nel caso in cui entrambi i genitori siano militari, a ciascuno di essi
spettano, nei primi 3 anni di vita del minore, 45 giorni di congedo parentale
interamente retribuiti, fermo restando il limite massimo di congedo retribuito
in maniera parziale o intera, che tra padre e madre, non può superare complessivamente
il limite di 6 mesi.

Adeguandosi
all’orientamento del consiglio di stato, secondo il quale “i riposi orari
giornalieri dei genitori” (c.d. riposi per allattamento) di cui agli artt. 39 e
40 del dlgs 26 marzo 2001 nr. 151 spettano al militare padre anche quando la
madre non svolga alcuna attività lavorativa o, comunque, non svolga alcuna
attività retribuita da terzi.

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