Le indagini sono coordinate dall’Autorità Giudiziaria e non dal Capitano. Maresciallo rispedisce “riservata” al mittente
La Corte Militare di Appello aveva, nel 2018, giudicato un Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, Comandante di Stazione, colpevole di insubordinazione con ingiuria poiché:
– Dopo avere ostacolato il colloquio fra il Capitano e il Brigadiere, quando era stato richiesto dall’ufficiale di allontanarsi per potergli consentire di parlare con l’altro militare, aveva replicato al Capitano che doveva essere lui a uscire perché quello era il suo ufficio: “No, l’ufficio è mio, esca lei!”;
– Aveva rispedito al Capitano in busta chiusa – per dimostrare di non volerne prendere visione – una missiva contenuta in un plico sigillato che il superiore gli aveva inviato, poi risultato essere un provvedimento di “esortazione ad un più diligente e corretto assolvimento dei compiti di comando riferiti al settore della Polizia Giudiziaria”.
Il ricorso del Maresciallo in Cassazione è, secondo la Suprema Corte, fondato. In particolare, si dà atto nelle decisioni di merito che il Maresciallo non aveva inteso deflettere dal compimento dell’indagine già intrapresa e riteneva di non doversi coordinare, per quelle attività di polizia giudiziaria, con i colleghi di una stazione limitrofa, che invece il capitano considerava essere competenti per territorio, per cui aveva ripetutamente dato indicazioni nel relativo senso. Era stato proprio il contrasto su questo argomento che aveva determinato la frattura nei rapporti fra i due militari, avendo il Capitano richiesto al sottoposto delucidazioni sull’attività svolta ed avendo invece il Maresciallo risposto in modo del tutto oppositivo, anche con il comportamento e con gli atti oggetto di contestazione.
Il tema, di sicura importanza, è stato sovente affrontato anche dall’elaborazione svolta dalla giurisprudenza costituzionale quando ha saggiato la conformità di diverse norme con l’art. 109 Cost.: tale disposizione stabilisce che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria e, così, esprime il preciso, non equivocabile, significato di scolpire i due termini del rapporto di dipendenza funzionale, con riferimento all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria, in modo da escludere interferenze di altri poteri nella conduzione delle indagini, pur quando tali poteri promanino dalla medesima scala gerarchica dell’operatore di polizia incaricato della conduzione delle indagini: è proprio in virtù di questa salvaguardia assicurata dalla Carta fondamentale alla dipendenza funzionale che la direzione delle indagini risulta effettivamente riservata all’autonoma iniziativa e determinazione dell’autorità giudiziaria medesima.
Si è, sul punto, sottolineato che il rapporto di dipendenza funzionale non determina, a sua volta, una compressione dell’organico rapporto di dipendenza gerarchica, al pari delle sue articolazioni di ordine anche disciplinare, della polizia giudiziaria nei confronti del potere esecutivo e all’interno di essa, ma non tollera che – foss’anche per comprensibili esigenze di natura informativa ed organizzativa – nella dialettica propria del rapporto gerarchico si sviluppino forme di coordinamento investigativo alternative a quello condotto dalla competente autorità giudiziaria. La Corte di Cassazione ha, quindi, sottolineato che deve essere sempre evitato il pericolo che risultino interferenze nella diretta conduzione delle indagini riservata all’autorità giudiziaria e che si determini una violazione o anche un’elusione di quello che, a giusta ragione, viene definito il “delicato equilibrio scolpito nella disposizione costituzionale in questione”.
Non è, dunque, in discussione che, nel reato militare di insubordinazione con ingiuria, integra l’offesa all’onore e al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore nonché l’uso di tono arrogante, ma è altrettanto vero – sottolinea la Suprema Corte – che la condotta di insubordinazione deve inserirsi in un rapporto di effettiva – e non solo pretesa – subordinazione gerarchica, mentre, nel caso scrutinato, in relazione all’oggetto del contrasto fra il superiore e il subordinato, non è stato chiarito in modo adeguato – ciò che era invece necessario al fine di apprezzare la natura delle condotte contestate – il contesto, se attinente al rapporto di dipendenza funzionale del militare con l’autorità giudiziaria, oppure se riferibile anche al rapporto gerarchico, in cui il Maresciallo ha tenuto le condotte stesse.