LA DIRETTIVA 2003/88 SULL’ORARIO DI LAVORO SI APPLICA ANCHE AI MILITARI. COSA PUÒ CAMBIARE, DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E.?
È ancora una volta l’Europa a venire incontro ai militari, proprio mentre in Parlamento si discute una legge che rischia di anestetizzare la sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018 innescata dalle pronunce della Corte E.D.U..
Lo scorso 15 luglio (clicca e preleva il Comunicato stampa ufficiale n. 131-21) è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (clicca e preleva la sentenza Corte U.E.C-74/19 “Ministrstvo zaobrambo”). Ebbene, secondo la Corte U.E, i militari non possono essere esclusi nella loro totalità e in permanenza dall’ambito di applicazione della Direttiva n. 2003/88 sull’orario di lavoro. Le deroghe sono ammesse solo in caso di attività eccezionali e limitate nel tempo o in addestramento, mentre non è consentita l’esclusione per le attività connesse a servizi di amministrazione, di manutenzione, di riparazione, di sanità, di mantenimento dell’ordine o di repressione dei reati.
Si tratta di una pronuncia che rischia di produrre effetti immediati e molto importanti per i militari, in quanto:
attualmente l’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 66/2003 (norma italiana che ha recepito la Direttiva n. 2003/88) prevede l’esclusione del personale militare e civile del comparto sicurezza e difesa dall’ambito di applicazione del decreto “in relazione alle attività operative specificatamente istituzionali”; una formula molto ambigua che, di fatto, viene concretamente strumentalizzata per giustificare un’esclusione pressoché indiscriminata e illimitata[1];le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno un’efficacia extra partes e sono immediatamente vincolanti per i giudici nazionali e per la pubblica amministrazione[2];la Direttiva n. 2003/88 pone diritti ritenuti essenziali a tutela del lavoratore dipendente, tra cui:un periodo di riposo di 11 ore consecutive nelle 24 ore;una pausa dopo 6 ore lavoro giornaliero, le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale;limite di 48 ore per la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni, comprese le ore di lavoro straordinario, con deroghe possibili a determinate condizioni e solo con il consenso del lavoratore;talune limitazioni all’utilizzo del lavoro in turno o notturno.
È evidente che si tratta di una sentenza in grado di determinare importanti effetti in materia di articolazione dell’orario di lavoro e lavoro straordinario, proprio mentre in Italia si sta cercando di negare la competenza del sindacato in queste materie e le Amministrazioni si oppongono alla riduzione delle ore autorizzabili per aggiornare l’ormai ridicola ed illegittima misura dell’indennità per lavoro straordinario.
SILF sindacato nazionale lavoratori finanzieri
[1] A quanto ci risulta, gli unici riferimenti e le uniche concrete applicazioni del d.lgs. n. 66/2003 nel comparto sicurezza sono rinvenibili nelle Direttive in materia di orario di lavoro della Guardia di Finanza.
[2] Secondo la giurisprudenza prevalente.