La Corte dei conti apre all’applicazione dell’aliquota al 44% a tutti i militari in pensione con il sistema misto.
La strada che da qualche anno a questa parte gli appartenenti a corpi militari (Carabinieri, Guardia di Finanza, Aereonautica, Marina) e ai corpi equiparati (Vigili del fuoco e Forestali), hanno battuto per il riconoscimento dell’aliquota al 44% in luogo di quella del 35% prevista per i civili, adesso è sempre più in discesa.
Come è noto, l’INPS nega l’applicazione del coefficiente militare di cui all’art. 54 del d.P.R. 1092 del 1973 ritenendo corretta l’applicazione di quello per i civili, previsto dall’art. 44.
Questa impostazione è stata sconfessata da quasi tutte le Corti dei conti a livello nazionale (continua a fare resistenza il Veneto) le quali hanno ammesso e continuano ad ammettere pacificamente il ricalcolo per tutti i militari con almeno 15 anni di servizio utile al 31 dicembre 1995 (ossia gli arruolati dal 1981 al 1983).
E per tutti coloro che si sono arruolati successivamente?
All’inizio, facendo leva sull’interpretazione letterale dell’art. 54, il quale prevede che l’aliquota del 44% si applichi ai militari, abbiano «maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile», alcune pronunce hanno escluso i militari con meno di 15 anni al 31 dicembre 1995.
Ebbene, abbiamo da tempo sostenuto che non estendere il beneficio del 44% a tutti i militari rappresenterebbe una disparità incostituzionale.
Proprio per evitare gli esiti irragionevoli di una simile lettura alcune Corti di primo grado (a partire dalla Corte conti Calabria) hanno adottato un’interpretazione correttiva a tutela dei militari andati in pensione con il sistema misto.
Quello che più conta, però, è che la posizione assunta dalle Corti regionali ha trovato conferma presso i giudici di appello romani.
La sezione prima (seguita anche dalla seconda) con una sentenza estremamente chiara (n. 73/2020) ha graniticamente affermato che il ricalcolo con l’aliquota al 44% spetta a TUTTI i militari a prescindere da numero di anni maturati al 31/12/1995.
La Corte ha evidenziato come non possa essere legittimata una assurda disparità tra i fortunati che (magari per un solo giorno) hanno raggiunto il 15° anno al 31 dicembre 1995 e i meno fortunati che non raggiungono tale soglia.
In questo modo è stato riconosciuto il ricalcolo ad un militare della Guardia di Finanza che aveva poco più di 6 anni di servizio prima del 1995.
È evidente allora che l’unico criterio ragionevole e conforme a giustizia è quello di gradualità.
Così come gradualmente l’aliquota aumenta «verso l’alto» per chi cessa con più di 20 anni, allo stesso modo la gradualità deve essere rispettata «verso il basso» applicando un’aliquota proporzionalmente ridotta (2.93%) in base agli anni di servizio svolti prima del 31/12/1995.
Alla luce di questa posizione possono quindi fare ricorso tutti i militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un numero di anni di servizio utile inferiore a 18 anni.
Quindi, tutti coloro che sono andati in pensione con il sistema misto (ossia gli arruolati dal 1981 al 1995).
Cosa fare per ottenere il ricalcolo?
In primo luogo, sarà necessario proporre una diffida di ricalcolo stragiudiziale nei confronti dell’INPS e, in caso di risposta negativa o di assenza risposta entro 120 giorni, si potrà ricorrere presso la Corte dei conti competente per territorio in base alla residenza anagrafica del militare.
I benefici che si otterranno sono la riliquidazione della sua pensione in base all’aliquota più favorevole prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con un aumento dei ratei futuri su base mensile, nonché la corresponsione di 5 anni di arretrati precedenti alla presentazione dell’istanza.
Avv. Rino Ciancimino
Avv. Giuseppe Garofalo
(dottorando di ricerca presso l’Università LUMSA di Palermo)