Introduzione nel codice penale militare di pace dei reati di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori
Nell’ambito di una più vasta e necessaria riforma organica della nozione e del concetto di reato militare – al fine di una razionalizzazione del sistema dei reati militari e della giurisdizione militare – si inquadra un disegno di legge unificato a firma dei senatori Rauti e Maiorino, che intende intervenire in modo specifico e settoriale, attribuendo alla giurisdizione militare alcuni reati, un azione riformatrice del vigente codice penale militare di pace.
Riportiamo i due testi unificati attualmente all’esame del Senato
Articolo. 1.
(Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza privata, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e deformazione dell’aspetto della perrsona mediante lesioni permanenti al viso, nel codice penale militare di pace)
1. Al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice penale militare di pace, dopo l’articolo 229 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 229-bis. – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, con condotte a connotazione sessuale, anche se verificatesi in un’unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico di un altro militare, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona o di alterare i rapporti all’interno di un reparto ovvero di incidere sulla corretta funzionalità dei servizi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando ovvero qualora ricorra taluna delle circostanze previste dall’articolo 229-quater, terzo comma.
Art. 229-ter. – (Violenza privata) – Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte ovvero se l’autore esercita una funzione di comando o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso.
Art. 229-quater. – (Violenza sessuale) – Il militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione militare da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace il militare che induce altro militare a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
La pena della reclusione militare è aumentata di un terzo se il fatto è commesso:
1) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
2) da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;
3) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
4) nei confronti di una donna in stato di gravidanza;
5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, parte dell’unione civile ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.
6) da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
7) con violenze gravi o se dal fatto deriva a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
8) se l’autore esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso;
9) durante lo svolgimento di un servizio o a bordo di nave o aeromobile;
10) allorché il fatto sia commesso durante lo svolgimento di operazioni militari all’estero in danno di altro militare o nei confronti di civili.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Art. 229-quinquies. (Violenza sessuale di gruppo) – La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di due o più militari riuniti, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 229-quater.
Il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro militare è punito con la reclusione militare otto a quattordici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell’articolo 229-quater.
La pena è diminuita per il militare la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.
Art. 229-sexies. – (Atti persecutori) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni e sei mesi il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell’unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata o da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa nei confronti dell’offeso.
Art. 229-septies. – (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso del militare rappresentato, è punito con la reclusione militare da uno a sei anni.
La stessa pena si applica al militare che, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso del militare rappresentato al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, da parte dell’unione civile o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.
Art. 229-octies. – (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Il militare che cagiona ad altro militare lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione militare da otto a quattordici anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi da persona che esercita una funzione di comando diretta o di istruzione o addestrativa ovvero se sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di una donna in stato di gravidanza.
Art.229-novies. – (Pene accessorie) – La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli 229-quater, 229-quinquies, 229-sexies, 229-septies e 229-octies, quando non ne derivi la degradazione, comporta la rimozione.»
Articolo 2.
(Istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere)
1. Al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado è istituito il corso di formazione in tema di prospettiva di genere.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con proprio decreto le modalità per l’istituzione e la partecipazione al corso di cui al comma 1.
Articolo. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.