Infermieri militari o abusivi? Ora rischiano la denuncia
Dallo scorso 15 febbraio 2018, gli infermieri militari che esercitano la professione senza essere iscritti all’Albo commettono il reato di abusivo esercizio di una professione e il loro datore di lavoro è penalmente responsabile.
Con l’entrata in vigore della legge 3/2018 chi esercita una professione sanitaria deve essere iscritto all’Albo professionale. Cosa sta facendo la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, per evitare che migliaia di infermieri militari e delle altre professioni sanitarie che prestano servizio negli enti, reparti e strutture delle forze armate continuino a violare la legge penale? Per ora nulla. “E’ chiaro che né la ministra, né i baroni della sanità militare che la circondano, né i vertici militari hanno ben chiara la portata dell’articolo 348 c. penale e le responsabilità penale che la norma fa ricadere sia sui militari che, non essendo iscritti all’Albo professionale, esercitano abusivamente la professione sanitaria e quelle maggiori che investono il datore di lavoro o coloro che li comandano”, ha spiegato Luca Marco Comellini, il segretario generale del Sindacato dei Militari (SM).
“Ieri mattina – si legge in una nota successiva – il Segretario Generale del Sindacato dei Militari, Luca Marco Comellini, al fine di tutelare gli iscritti all’organizzazione sindacale, nonché i fruitori delle competenze degli infermieri militari esercitate in virtù del servizio e delle collaborazioni già in essere tra sanità militare e civile e i fruitori dei servizi erogati dalla sanità militare, ha depositato una dettagliata denuncia per chiedere alla competente Autorità Giudiziaria di compiere indagini per accertare l’esistenza di eventuali violazioni dell’articolo 348 c.p. (Esercizio abusivo di una professione) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Inoltre – conclude il sindacato dei militari – il medesimo articolo 348 c.p., prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 anche nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato o ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.”
A ben vedere l’iscrizione all’ordine delle professioni sanitarie non è neanche prevista dal recente bando per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi 36 marescialli delle professioni sanitarie da immettere in servizio permanente per l’anno 2019.
Inoltre i delegati del Co.I.R. del Comando Logistico dell’Esercito hanno sottolineato come la la legge 3/2018 non tenga conto della specificità degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa ai quali è fatto divieto di svolgere attività extra professionali. A tal proposito hanno citato un’importante sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (7776/2015) i cui contenuti determinano l’onere per il datore di lavoro, che beneficia in via esclusiva dell’opera del professionista, a provvedere all’iscrizione del dipendente al relativo ordine professionale o, se già iscritto, rimborsare a quest’ultimo le somme già pagate.