Avvocato Militare

“Indossava l’orecchino in caserma”: Carabiniere punito. Vietato anche se in abiti civili e prima dell’inizio del turno

Un Carabiniere in f.v. effettivo in una Stazione Carabinieri in provincia di Nuoro si trovava, vestendo la unifome cosiddetta “ordinaria invernale”, prima di iniziare il proprio turno di servizio esterno (ore 7,00), all’interno della propria caserma.

In tale frangente, verso le ore 6,55, il ricorrente incrociava negli uffici della predetta caserma il proprio Comandante di Stazione, il quale notava, al lobo dell’orecchio sinistro del militare, un orecchino del tipo “brillantino” e, fatta la dovuta rimostranza, lo invitava alla sua rimozione.

A seguito di tale fatto il Comandante di Stazione, redigeva una relazione di servizio dalla quale emergeva sia il fatto contestato al carabiniere sia il riferimento alla violazione commessa da quest’ultimo in relazione alla direttiva del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella quale si fa espresso divieto assoluto dell’uso di orecchini.

Il Comandante della Compagnia procedeva nei confronti del ricorrente alla rituale contestazione dell’addebito ed all’esito del relativo procedimento, veniva inflitta al ricorrente la sanzione del “RIMPROVERO”.

Il carabiniere proponeva, dunque, ricorso gerarchico avverso la sanzione inflittagli, lamentando in particolare sia la violazione del ne bis in idem, ai sensi dell’art. 1371 del Codice dell’Ordinamento Militare, per avergli il Comando comminato una duplice sanzione di corpo (prima “RICHIAMO” e poi “RIMPROVERO”) per il medesimo fatto/condotta lesiva della disciplina militare, sia la circostanza che l’illecito disciplinare commesso non avesse comportato un’offesa concreta al prestigio ed all’onore del corpo, essendo stata la stessa commessa fuori dall’orario di servizio, in caserma e in assenza di personale civile e/o militare.

Il ricorso gerarchico veniva rigettato.  Il carabiniere ha quindi proposto ricorso al TAR.

LA DECISIONE DEL TAR 

Al carabiniere  è stata comminata la sanzione disciplinare di Corpo del “RIMPROVERO” esclusivamente per l’avvenuta violazione del Regolamento sulle Uniformi per l’Arma dei Carabinieri, ove al Capitolo 1 si disciplina, al punto 2, l’ “Uniforme ed abito civile” e al successivo punto 3 l’ “Aspetto esteriore del personale”), considerato che alla lett. “c” del punto 3 per il personale maschile, è espressamente vietato (al punto 5) – senza distinzione di circostanze di tempo e di luogo – l’uso di “orecchini o di altro tipo di piercing”), così come compiutamente indicato nella motivazione del provvedimento sanzionatorio.

Non rileva, dunque, la dissertazione del ricorrente sulla violazione del principio di offensività (che richiederebbe di aver cagionato l’offesa o leso il prestigio del Corpo) giacché quest’ultima fattispecie, contemplata nell’art. 713 “Doveri attinenti al grado” del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, non è mai stata imputata al ricorrente. 

A nulla rileva, secondo i giudici, la circostanza ampiamente richiamata dal ricorrente che al momento dell’accertamento del fatto all’interno della stazione non vi fosse la presenza di altre persone o che non avesse ancora iniziato il suo servizio. 

Rileva al contrario, secondo i giudici, la circostanza, richiamata nella relazione di servizio, che il carabiniere era già stato oggetto di “…innumerevoli richiami verbali e inviti ad avere un comportamento idoneo al grado che riveste…”. 

Né può ritenersi che l’amministrazione sia incorsa nella violazione del principio del ne bis in idem. 

Dalla ricostruzione dei fatti che emerge dagli atti e dalle relazioni prodotte dalla difesa dell’amministrazione si ricava inequivocamente che precedentemente alla sanzione del rimprovero al ricorrente non era stata applicata, per lo stesso fatto, la sanzione del richiamo verbale.

Tale invero non è e non può ritenersi l’ordine impartito dal Comandante di Stazione nell’immediatezza del fatto di togliere l’orecchino.

Del resto nella stessa giornata il comandante della Stazione inoltrava per la via gerarchica al Comandante della Compagnia la relazione di servizio concernente la vicenda per cui è causa, evidenziando, dunque, che l’invito rivolto al carabiniere di rimuovere l’orecchino non aveva natura di autonoma e definitiva sanzione disciplinare ma era, piuttosto, volto a rimuovere nell’immediato un profilo di contrasto con i doveri di servizio.

Dunque, secondo i giudici, per la condotta in parola, l’unica sanzione disciplinare di Corpo inflitta all’interessato è stata quella del “RIMPROVERO” comminata dal Comandante della Compagnia.

Il TAR ha quindi rigettato il ricorso e compensate le spese.

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