IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DEI CARABINIERI, LAVORARE NEI GIORNI DI RIPOSO “E’ STRAORDINARIO”
(di Guido Lanzo) – La legge di stabilità 2014 ha fornito “un’interpretazione autentica” dei Decreti del presidente della Repubblica 170/07 relativo alle Forze di Polizia e 163/02 relativo alle Forze Armate, disponendo che le prestazioni di servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o festivo infrasettimanale non danno diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non per le ore eccedenti il normale orario di servizio giornaliero.
Con tale disposizione sono state, di fatto, rese inutili le sentenze favorevoli emanate dal Consiglio di Stato nonché tutti i procedimenti avviati ed ancora sub iudice. Nonostante tale novella governativa, sulla quale ho avuto già modo di soffermarmi in altri articoli, non tutti giudici hanno ritenuto opportuno darne applicazione. E’ il caso dei ricorrenti, tutti carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Marche, i quali reclamano sin dall’anno 2002, di aver reso la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro settimanale (di 36 ore), per interi turni di almeno sei ore, in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.
Secondo l’adito T.A.R. Marche, con provvedimento nr. 417/2015: ”Detta indennità (di compensazione n.d.r.) ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell’attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario, che avviene su base settimanale. Pertanto, poiché l’orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, ancorchè prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell’indennità in parola, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale. Occorre precisare che la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l’istituto in questione. Il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro. Pertanto, sempre fermo restando il diritto al recupero, qualora la prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 € (successivamente aumentata ad 8 €) per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore.” E’ evidente che il TAR di Ancona sembra non aver preso assolutamente in considerazione l’intervenuta modifica legislativa, neppure sollevata dall’Avvocatura di Stato.