Il diritto all’assistenza non si esaurisce con un figlio: il TAR condanna la rigidità della Guardia di Finanza e tutela le famiglie più fragili
(di Avv. Umberto Lanzo)
Quando un provvedimento amministrativo nega per mero formalismo la continuità dell’assistenza familiare e rischia di trasformare un diritto in privilegio: la vicenda del militare-padre che, già consumati i primi due anni di congedo per il primogenito, ottiene giustizia dinanzi al TAR Lazio e impone all’Amministrazione di riconoscere ulteriori due anni per il secondogenito disabile, dimostrando che l’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. 151/2001 non può essere piegato ad aride logiche contabili ma deve essere letto in chiave personalistica, secondo la ratio solidale tutelata dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, perché il vero destinatario è il bambino con handicap grave e non l’organizzazione del datore di lavoro militare
Un padre, due figli con disabilità grave, un unico ostacolo: il diniego “per sempre” della Guardia di Finanza. La determinazione n. -OMISSIS- del 28 agosto 2024, impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (RG 10062/2024), negava il secondo biennio di licenza straordinaria retribuita ex art. 42, co. 5-bis, d.lgs. 151/2001 perché il militare aveva “esaurito” il bonus assistenziale con il primogenito.
Il TAR (Sez. IV), con sentenza pubblicata il 7 maggio 2025, ribalta il tavolo: annulla il provvedimento, riconosce il diritto a ulteriori due anni di congedo retribuito e dispone l’esecuzione immediata. Nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 la relatrice, dott.ssa Giulia La Malfa, ha argomentato che una lettura restrittiva del limite temporale produce una “disparità di trattamento fondata sull’ordine casuale delle necessità assistenziali” e viola i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale.
La sentenza 30 aprile 2025 sventra il dogma del “doppio limite” richiamato dalle circolari di numerose amministrazioni e sposa la giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 26605/2020, riaffermando che il tetto di due anni deve essere riferito a ciascuna persona con disabilità e non alla vita lavorativa del dipendente, altrimenti il secondo figlio resterebbe privo di sostegno, in aperta violazione del principio di non discriminazione tra fratelli con pari bisogni di cura
Due linee interpretative si scontrano: la prima—burocratica—sommava i limiti, la seconda—costituzionalmente orientata—li distingueva. Il TAR Lazio sceglie la seconda via: il beneficio è personale, non “familiare-aggregato”. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 23 novembre 2020 n. 26605, aveva già chiarito che «il limite dei due anni… si riferisce a ciascun figlio»; il giudice amministrativo ora ne fa applicazione, stigmatizzando la “lettura contabile” della Guardia di Finanza che avrebbe sacrificato l’interesse superiore del minore disabile sull’altare della gestione del personale. In altre parole, è incostituzionale—oltre che irragionevole—trasformare la famiglia con più figli portatori di handicap in un paradosso giuridico: per aiutare l’uno, si abbandona l’altro.
Oltre il caso singolo: perché la pronuncia del TAR Lazio costringe le Pubbliche Amministrazioni, l’INPS e i datori di lavoro privati a riscrivere le proprie linee guida interne, in attesa che il legislatore intervenga per chiarire definitivamente l’art. 42, comma 5-bis, e ponga fine all’incertezza applicativa che genera contenziosi, costi sociali e disuguaglianze tra le famiglie più fragili
Le conseguenze operative sono dirompenti. Tutte le amministrazioni dovranno rivedere immediatamente le istruzioni di servizio per evitare future soccombenze; l’INPS dovrà adeguare i flussi di pagamento dell’indennità sostitutiva, mentre i datori di lavoro privati rischiano azioni risarcitorie se insistono nel rifiuto del secondo biennio. La sentenza, pur compensando le spese di lite “per il contrasto giurisprudenziale”, lancia un messaggio politico chiaro: «la solidarietà non è opzionale». In assenza di un intervento legislativo—magari sulla scia della proposta di riforma del d.lgs. 151/2001 giacente in Parlamento—il diritto vivente espresso dalla Cassazione e dal TAR Lazio costituirà la nuova bussola. Le famiglie con più figli disabili guadagnano così uno strumento in più per evitare discriminazioni e difendere la dignità dei propri figli.
LEGGI ALTRE SENTENZE DELLA SEZIONE AVVOCATO MILITARE DI INFODIFESA
Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

