GUARDIA DI FINANZA, CIRCOLARE SUI BUONI PASTO ILLEGITTIMA. CONSIGLIO DI STATO CONDANNA L’AMMINISTRAZIONE
Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di
Finanza hanno appellato, chiedendone la riforma previa sospensione
dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. delle Marche, accogliendo
in parte il ricorso proposto da un gruppo di militari appartenenti al Corpo
della Guardia di Finanza, ne ha accertato il diritto alla fruizione di buoni
pasto in relazione ai periodi di servizio continuativo svolti nella fascia
oraria di riferimento, ed ha conseguentemente condannato l’Amministrazione al
pagamento del relativo controvalore.
Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di
Finanza hanno appellato, chiedendone la riforma previa sospensione
dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. delle Marche, accogliendo
in parte il ricorso proposto da un gruppo di militari appartenenti al Corpo
della Guardia di Finanza, ne ha accertato il diritto alla fruizione di buoni
pasto in relazione ai periodi di servizio continuativo svolti nella fascia
oraria di riferimento, ed ha conseguentemente condannato l’Amministrazione al
pagamento del relativo controvalore.
I
militari della Guardia di Finanza, hanno agito dinanzi al T.A.R. delle Marche
per l’accertamento del proprio diritto alla fruizione di buoni pasto
sostitutivi del servizio mensa, non goduti, in relazione a periodi di servizio
svolti fra il 2003 ed il 2008 e
ricadenti interamente nell’ambito della fascia oraria convenzionalmente e
normativamente comprendente il pasto, e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione di appartenenza alla corresponsione del controvalore dei
detti buoni pasto non goduti.
militari della Guardia di Finanza, hanno agito dinanzi al T.A.R. delle Marche
per l’accertamento del proprio diritto alla fruizione di buoni pasto
sostitutivi del servizio mensa, non goduti, in relazione a periodi di servizio
svolti fra il 2003 ed il 2008 e
ricadenti interamente nell’ambito della fascia oraria convenzionalmente e
normativamente comprendente il pasto, e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione di appartenenza alla corresponsione del controvalore dei
detti buoni pasto non goduti.
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Il
T.A.R. adìto, accogliendo in parte la domanda attorea ne ha accertato il
diritto nei sensi suindicati ed ha condannato
l’Amministrazione al pagamento delle somme in questione, quantificate nella
misura di € 4,65 per ciascun buono pasto, oltre agli interessi legali dovuti
dalla data dell’atto di messa in mora ricevuto dall’Amministrazione il 13
ottobre 2008.
L’accoglimento
della domanda in prime cure è dipeso dalla ritenuta illegittimità dell’art. 11
della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 375000 del 22 febbraio 1992, ratione
temporis applicabile ai periodi di servizio cui facevano riferimento gli
istanti, la quale prevedeva quale condizione per poter beneficiare del servizio
di vettovagliamento l’aver iniziato il servizio almeno un’ora prima dell’orario convenzionale di mensa (ore
12,00-14,00 o 18,00-20,00) e averlo terminato
almeno un’ora dopo; nella specie, i buoni pasto non erano stati
riconosciuti ai ricorrenti per il difetto di tale condizione, più recentemente
sostituita, per effetto della nuova Circolare nr. 120301 del 12 aprile 2008,
con il semplice essere comandato a turni di servizio di almeno sei ore
comprendenti determinate fasce orarie di riferimento.
della domanda in prime cure è dipeso dalla ritenuta illegittimità dell’art. 11
della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 375000 del 22 febbraio 1992, ratione
temporis applicabile ai periodi di servizio cui facevano riferimento gli
istanti, la quale prevedeva quale condizione per poter beneficiare del servizio
di vettovagliamento l’aver iniziato il servizio almeno un’ora prima dell’orario convenzionale di mensa (ore
12,00-14,00 o 18,00-20,00) e averlo terminato
almeno un’ora dopo; nella specie, i buoni pasto non erano stati
riconosciuti ai ricorrenti per il difetto di tale condizione, più recentemente
sostituita, per effetto della nuova Circolare nr. 120301 del 12 aprile 2008,
con il semplice essere comandato a turni di servizio di almeno sei ore
comprendenti determinate fasce orarie di riferimento.
Il
Consiglio di Stato con sentenza 30/2016 non ha condiviso neanche il rilievo
svolto dall’Amministrazione nel proprio appello, laddove si assume che, anche a
prescindere dalla sussistenza o meno del presupposto orario per la fruizione
del beneficio, a quest’ultimo gli
istanti avrebbero a suo tempo implicitamente rinunciato, come risulterebbe
dall’avere gli stessi omesso di avvalersi di esercizi appositamente
convenzionati, dei quali la stessa Amministrazione in prime cure aveva
documentato l’esistenza in prossimità degli uffici presso cui gli interessati
prestavano servizio, ovvero di “mense interforze” istituite nell’ambito
della Regione Marche.
Consiglio di Stato con sentenza 30/2016 non ha condiviso neanche il rilievo
svolto dall’Amministrazione nel proprio appello, laddove si assume che, anche a
prescindere dalla sussistenza o meno del presupposto orario per la fruizione
del beneficio, a quest’ultimo gli
istanti avrebbero a suo tempo implicitamente rinunciato, come risulterebbe
dall’avere gli stessi omesso di avvalersi di esercizi appositamente
convenzionati, dei quali la stessa Amministrazione in prime cure aveva
documentato l’esistenza in prossimità degli uffici presso cui gli interessati
prestavano servizio, ovvero di “mense interforze” istituite nell’ambito
della Regione Marche.
In
punto di diritto, è quanto meno
discutibile che possa darsi rinuncia implicita ad un vero e proprio diritto,
quale è quello avente a oggetto il servizio di vettovagliamento; e, d’altra
parte, la stessa Amministrazione appellante ha richiamato la Circolare nr.
345000 del 28 ottobre 2005, in base alla quale era precisato che la rinuncia al
buono pasto era subordinata ad “apposita dichiarazione dell’avente diritto”,
che nella specie indubbiamente difetta.
punto di diritto, è quanto meno
discutibile che possa darsi rinuncia implicita ad un vero e proprio diritto,
quale è quello avente a oggetto il servizio di vettovagliamento; e, d’altra
parte, la stessa Amministrazione appellante ha richiamato la Circolare nr.
345000 del 28 ottobre 2005, in base alla quale era precisato che la rinuncia al
buono pasto era subordinata ad “apposita dichiarazione dell’avente diritto”,
che nella specie indubbiamente difetta.
In
punto di fatto, l’attività lavorativa di cui si discute svolta dagli odierni
appellati era costituita da turni di servizio, che per il personale militare –
come evidenziato dalla difesa degli odierni appellati, non smentita ex
adverso sul punto – comporta l’impossibilità di allontanamento dal
posto di lavoro, non contemplando né “pausa pranzo”, né alcuna
possibilità di recupero del tempo impiegato per raggiungere gli esercizi
convenzionati o le mense esterne all’ufficio di appartenenza; il che offre una
ragionevole risposta al quesito sollevato dall’Amministrazione circa il perché
gli istanti non si siano avvalsi di tali opportunità.
punto di fatto, l’attività lavorativa di cui si discute svolta dagli odierni
appellati era costituita da turni di servizio, che per il personale militare –
come evidenziato dalla difesa degli odierni appellati, non smentita ex
adverso sul punto – comporta l’impossibilità di allontanamento dal
posto di lavoro, non contemplando né “pausa pranzo”, né alcuna
possibilità di recupero del tempo impiegato per raggiungere gli esercizi
convenzionati o le mense esterne all’ufficio di appartenenza; il che offre una
ragionevole risposta al quesito sollevato dall’Amministrazione circa il perché
gli istanti non si siano avvalsi di tali opportunità.