Foto ricordo con armi passate ai civili, militari sospesi. I giudici: “Non ci sono prove”
Il ricorrente è stato componente, unitamente ad altri 7 militari, del Nucleo Militare di Protezione (NMP) a bordo della Nave mercantile dal 6 dicembre 2012 al 10 dicembre 2012, per svolgere attività di contrasto alla pirateria.
Durante tale servizio si è verificato un episodio per il quale è stata poi attivata un’azione penale militare nei confronti dei componenti di quel NMP, per il reato di “violata consegna pluriaggravata in concorso”.
Il processo penale militare traeva origine dal fatto che i componenti del NMP posavano per svariate fotografie, unitamente ad alcuni membri dell’equipaggio della predetta nave mercantile, consentendo a questi ultimi di maneggiare le armi in dotazione.
Il processo penale militare si concludeva in senso assolutorio, “per non aver commesso il fatto”, per il ricorrente e gli altri 7 coimputati – mentre sorte diversa riceveva il Capo Team – con sentenza della Corte Militare di Appello.
Conclusosi il procedimento penale nei suddetti termini, la Marina Militare avviava, nei confronti dei suddetti militari, il procedimento disciplinare per i fatti sopra esposti e irrogava loro la sanzione disciplinare della sospensione di 1 mese dall’impiego.
Nelle premesse del provvedimento impugnato si legge, tra l’altro, che:
– a) pur non risultando la commissione del fatto criminoso, “risulta comunque pacifico che gli imputati siano stati ritratti in fotografia, insieme al personale della nave mercantile che maneggiava in maniera indebita le armi in possesso ai militari. Il disdoro all’immagine della Forza Armata non è stato solo potenziale, come peraltro prevede la norma, ma si è effettivamente verificato in quanto la vicenda, oltre ad aver avuto una certa risonanza mediatica, ha pure originato un procedimento penale, definitosi peraltro in due gradi di giudizio, e, quindi, risulta lesiva del prestigio dell’Istituzione, ai sensi dell’articolo 713 del T.U.O.M.”
Il TAR di Lecce adito dal ricorrente ha accolto il ricorso, osservando quanto segue.
Per quanto emerge dagli atti, risulta che il processo penale militare ha avuto esito assolutorio per quanto riguarda il reato di violazione delle consegne, in quanto l’illecito penale avrebbe potuto configurarsi solo a carico di chi, al momento dei fatti, era in turno di guardia. Poiché, nel caso di specie, non era stato possibile appurare chi fosse di guardia, il giudice penale militare ha assolto tutti gli imputati. Il procedimento disciplinare è stato orientato in un senso diverso, cioè per il fatto che i militari avrebbero comunque consentito che i civili imbracciassero le armi in dotazione al momento della foto.
Ebbene, dalla relazione finale dell’ufficiale inquirente emerge che gli addebiti disciplinari non sono fondati perché il militare:
– a) ha eseguito un ordine (posare in plancia per una foto ricordo) che era “apparso legittimo e non nuovo (in altre occasioni si è proceduto in modo analogo poco prima dello sbarco)”;
– b) non risulta aver mai preso né passato armi al personale civile che era sul mercantile, “anzi nel corso dell’evento è rimasto in disparte come costretto a svolgere un compito non particolarmente gradito”.
Dagli atti dell’istruttoria disciplinare emerge quindi che il ricorrente non ha fatto altro che posare per una fotografia, nella quale nemmeno figuravano le armi in mano o in braccio ai civili presenti. Né vi è prova del fatto che il militare abbia in qualche modo acconsentito a che i civili presenti in quella sede imbracciassero le armi.
Alla luce di tali risultanze – secondo il Collegio – è del tutto illegittimo il provvedimento sanzionatorio impugnato, in quanto gli addebiti sono da considerarsi del tutto insussistenti, perché non provati.