FORZE DI POLIZIA E METRO DI ROMA, SENZA CARD NON SI PASSA!
Il trasporto pubblico urbano delle grandi città, e della Capitale in particolare, è un target di particolare interesse, o almeno dovrebbe esserlo, nella governance della sicurezza urbana soprattutto in questo delicato momento storico in cui si tendono a “blindare” i luoghi di maggiore affollamento cittadino. Tale sensibilità è stata supportata anche dal Legislatore che con l’art. 236 del d.p.r. 90/2010: Facolta’ dei militari dell’Arma dei carabinieri ha previsto che al “personale dell’Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento , il diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano.”
Si tratta di una norma che origina dal R.D.L. 2 Aprile 1925 n. 382, i cui princìpi – volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della collettività – sono stati assorbiti dal “Codice dell’ordinamento militare”, sottratti altresì alle disposizioni che trasferirono a suo tempo – dallo Stato alle singole Regioni – l’esclusiva competenza legislativa in materia di trasporti. Ad abundatiam il Consiglio di Stato con sentenza 4252 del 2007 , ha sancito che:
“Osserva il Collegio che trattasi di disposizioni con ogni evidenza preordinate ad agevolare la presenza di militari dei carabinieri, sui mezzi di trasporto pubblici, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza delle persone, ritenute preminenti dal legislatore dell’epoca ma che, come sembra pacifico, possono considerarsi pienamente giustificate anche nel momento attuale, tenuto conto della particolare vulnerabilità dei mezzi in discorso e dell’allarme sociale causato dal verificarsi di possibili episodi delittuosi in simili contesti.
La circostanza che i gestori del servizio di trasporto possano in tal modo perdere gli introiti derivanti dal pagamento dei biglietti non assume, quindi, rilievo determinante ai fini di inquadrare la fattispecie nella materia dei trasporti pubblici locali, che attualmente risulta attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, ed è pertanto sottratta alla competenza statale (ed in ispecie del Ministero della difesa). Deve, al contrario, prendersi atto della palese finalità della norma, preordinata, come si è già rilevato, a favorire la prevenzione e la repressione dei reati sui mezzi di pubblico trasporto e, la norma stessa appare, pertanto, attinente alla materia della pubblica sicurezza, per la quale la competenza legislativa resta riservata allo Stato”.
La finalità, come afferma il Consiglio di Stato, sarebbe dunque palese, rafforzando la validità e la legittimità delle previsioni di cui agli articoli 236 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (“Il personale dell’Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano”) e 1115 (“Al personale delle Forze di polizia si applica l’articolo 236”).
Ebbene l’accordo sottoscritto tra Atac e Forze di polizia nel 2015 prevede la dotazione al personale della Polizia di stato in servizio nei reparti della Capitale, di una tessera elettronica nominativa che faciliti la libera circolazione su linee bus, tram e metropolitane, e l’abilitazione per i Carabinieri, sempre in servizio nella Capitale, della carta multi servizi già in dotazione al personale.
Di fatto, tale accordo, ha comportato che il personale appartenente alle Forze di polizia non in servizio a Roma e sprovvisto di tali card accreditate presso l’Atac, sebbene provvisto di tessera di riconoscimento, non sia autorizzato al libero transito, come in realtà avviene in altre regioni e previsto, invece, dalla legge.
Si deve ritenere che l’utilizzo di una card rilasciata dalla società di trasporto pubblico abbia carattere sussidiario (soprattutto in assenza di controllo dei tornelli) rispetto alla tessera di riconoscimento, che la stessa legge individua quale requisito primario per il diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto. Dunque, val bene l’ausilio elettronico ed informatizzato, ma in presenza di un addetto al controllo la tessera di riconoscimento delle forze di polizia non può non ritenersi un titolo effettivo per la libera circolazione.