Forze Armate: Visite fiscali in caso di assenze per malattia. Ecco le indicazioni operative
La norma prevede l’obbligo di richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno qualora l’assenza si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.
Negli altri casi è prevista una valutazione ponderata del Comandante di Corpo sull’opportunità di disporre la visita fiscale, fin dal primo giorno di malattia, prendendo in considerazione anche la condotta complessiva del militare dipendente attesa la finalità del contrasto all’assenteismo che essa persegue.
La visita fiscale, in ogni caso, non deve essere richiesta quando:
– la certificazione sanitaria sia stata rilasciata dagli Organi Sanitari Militari;
– l’assenza del militare sia dovuta a ferite/lesioni traumatiche riportate in servizio (periodo compreso tra l’evento traumatico e la riacquistata idoneità al servizio);
– il Dirigente sanitario militare, in presenza di particolari patologie, segnali al Comando/Ente l’opportunità di visitare personalmente il militare.
Il militare è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di malattia. E’ escluso dall’obbligo di reperibilità il personale per il quale l’assenza è riconducibile a:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
– stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Si precisa che le ipotesi di cui al secondo e terzo alinea non sono concretamente applicabili al personale militare, riferendosi a patologie non riscontrabili nel personale in servizio, nei confronti del quale, in presenza di tali menomazioni, verrebbe adottato un provvedimento di riforma.
Si ricorda che vi è l’obbligo per il dipendente di comunicare preventivamente all’Amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:
– visite mediche;
– prestazioni specialistiche;
– accertamenti diagnostici;
– altri “giustificati motivi”.
Il Comandante di Corpo ha la facoltà di acquisire la documentazione giustificativa dell’assenza dal domicilio e il militare dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire. La documentazione dovrà consistere, nei primi tre casi, nell’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che ha effettuato la visita o la prestazione.
Nei casi di assenza per altri “giustificati motivi” –documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre– il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.
MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA FISCALE
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del militare all’indirizzo indicato, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.
Si precisa che nel corso della visita ambulatoriale il medico incaricato esamina unicamente l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, rimanendo in capo all’Ente di appartenenza la competenza a valutare le giustificazioni di assenza del militare dal domicilio dal punto di vista amministrativo e disciplinare.
In tale ambito, si rammenta che in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l’articolo 5, comma 14 del Decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella Legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.