FORZE ARMATE: OPZIONE INCREMENTO MONTANTE PENSIONISTICO CONTRIBUTIVO IN ALTERNATIVA ALL’AUSILIARIA
Con la modifica all’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ad opera dell’articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, è stata estesa al personale delle Forze Armate la possibilità, già prevista per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione e del conseguente collocamento nella riserva.
In particolare, destinatario della suddetta opzione relativa all’incremento del montante contributivo risulta essere il personale militare interessato, a partire dal 7 luglio 2017 (data di entrata in vigore di detto Decreto Legislativo n. 94/2017), alle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio permanente che prevedono il collocamento in ausiliaria:
– raggiungimento del limite d’età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza (c.d. “limiti di età”);
– a domanda dall’aspettativa per riduzione dei quadri, per gli Ufficiali (c.d. “a domanda dall’ARQ”);
– a domanda a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (come modificato dall’articolo 2, comma 3-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla – 2 – ./. relativa legge di conversione) e 2229, comma 6 del C.O.M., fino all’anno 2024 (c.d. “40 anni effettivi”);
– a domanda, per il militare che ha maturato il beneficio al collocamento in ausiliaria a non più di 5 anni dal limite d’età. Si rammenta che tale ultima fattispecie, disciplinata dagli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del C.O.M., si applica agli Ufficiali e ai Marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con esclusione dell’Arma dei Carabinieri e del personale della Marina appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto (c.d. “scivolo”);
– a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice, nell’ipotesi di cui all’articolo 1094, comma 3 del C.O.M.
In virtù delle disposizioni sopra richiamate, il personale potrà esercitare l’opzione di cui all’articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, secondo le seguenti indicazioni.
Personale già cessato. Il personale militare collocato in ausiliaria a decorrere dal 7 luglio 2017 potrà esercitare la suddetta facoltà, utilizzando la dichiarazione allegata alla circolare M_D GMIL 587280 DEL 27 ottobre 2017. Tale dichiarazione, da presentare entro e non oltre il 20 novembre 2017, dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale per il Personale militare, 4^ Divisione per gli Ufficiali e 5^ Divisione per i Sottufficiali.
Personale che ha già presentato dichiarazione di disponibilità/istanza di cessazione
Per il personale militare:
– nei cui confronti è stato già adottato il provvedimento di cessazione dal servizio e collocamento in ausiliaria, ma non sia ancora decorsa la data di cessazione;
– che ha già presentato dichiarazione di disponibilità/istanza di cessazione e nei cui confronti non sia stato ancora perfezionato il provvedimento di cessazione, la dichiarazione di cui sopra. La facoltà di opzione potrà essere esercitata entro e non oltre il 20 novembre 2017.
PERMANENZA IN AUSILIARIA DEL PERSONALE MILITARE IN CONGEDO L’articolo 1, comma 1 del citato Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ha apportato modifiche all’articolo 992, comma 2 del C.O.M., stabilendo che il periodo di permanenza in ausiliaria per tutto il personale militare collocato in detta posizione è pari a cinque anni. Per quanto sopra, il personale militare che, alla data del 7 luglio 2017 (data di decorrenza della citata modifica) si trova in posizione di ausiliaria, vi resterà fino al raggiungimento dei cinque anni dalla data di collocamento in detta posizione.