FORZE ARMATE: GIUDIZIO DI IDONEITA’ NON E’ LEGATO SOLO ALLE PATOLOGIE, MA ALLE DIFFICOLTA’ ADATTIVE ALLA VITA MILITARE
Con la sentenza 3071 del 2017 il Consiglio di Stato ha chiarito che “nel procedimento di accertamento dell’idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell’esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d’un servizio, spesso di particolare gravosità. In particolare, ecco gli aspetti sottolineati nella sentenza:
“Con la sentenza in epigrafe appellata n. 695 dell’1 marzo 2014 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Lecce – ha respinto il ricorso proposto dal Signor -OMISSIS-, volto ad ottenere l’annullamento del decreto n. 421/2013 adottato dal Dirigente della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa in data 22.10.2013 notificato il 20.11.2013, con il quale si era comunicato al medesimo il suo proscioglimento dalla ferma prefissata quadriennale per perdita permanente dell’idoneità psico- fisica-attitudinale richiesta per il reclutamento ed il suo collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 16.5.2013, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali. Il Ta.r. con la predetta impugnata sentenza ha respinto il ricorso, deducendo che:
a) l’originario ricorrente aveva sostenuto che il proscioglimento disposto nei suoi confronti fosse stato adottato illegittimamente sulla base di note redatte l’8 agosto 2013 ed il 29 agosto 2013 da militari (senza qualifica medica) che lo avevano ritenuto soggetto “introverso”, “riservato”, “insicuro”, che in alcuni casi è incorso in “situazioni di sconforto con associate crisi di pianto” ed aveva dedotto la carenza di motivazione, in quanto egli era già stato reputato “un soggetto sano, che non presenta disturbi della personalità”;
b) dette censure erano inaccoglibili in quanto:
I) il giudizio di perdita della idoneità psico-fisica e attitudinale era stato formulato in seguito ad una non occasionale ma ripetuta osservazione del comportamento del predetto;
II) era emerso dalla documentazione acquisita in via istruttoria – inclusiva anche di valutazioni mediche- che erano state riscontrate criticità non legate a transitorie fasi di scoramento del militare quanto, piuttosto, a difficoltà di adattarsi alle peculiarità della vita di un militare incorporato nella Marina militare;
III) e dette criticità, soprattutto, concernevano il profilo dell’addestramento in acqua, (aspetto qualificante per un soggetto che aveva scelto volontariamente di partecipare alle procedure di reclutamento nella Marina militare) e profili, rilevanti nella prospettiva di una verifica idoneativa riposanti nella mancanza di coraggio o anche difficoltà di resistenza;
c) il giudizio di perdita della idoneità psico-fisica e attitudinale non conseguiva, necessariamente all’accertamento di patologie conclamate o alla presenza nel soggetto di disturbi della personalità, ma detto giudizio poteva essere il risultato di difficoltà di tipo adattativo alla vita militare che non necessariamente ridondavano in aspetti degni di nota dal punto di vista dello stato di salute del soggetto ma che, pur tuttavia, gli impedivano un pieno e incondizionato assoggettamento agli obblighi che connotavano lo status di militare;
d) quanto alla asserita violazione della direttiva tecnica in materia di idoneità alla vita militare, essa non sussisteva, atteso che, una volta accertata attraverso un periodo di prolungata “osservazione” da parte dei superiori dell’interessato, come accaduto nella specie, la sua non piena capacità di adeguarsi alla vita del militare, nonostante la dichiarata propensione nei confronti della specifica forza militare era ben possibile pervenire ad un giudizio di perdita dei requisiti idoneativi.
Il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato deducendo le medesime doglianze disattese in primo grado. Anche il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato, per i seguenti motivi:
Il Collegio non intende decampare dal principio affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sezione IV sentenza n. 2932 del 18 maggio 2012) secondo cui “ l’idoneità psico-fisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico; inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell’amministrazione militare” (cfr. ex plurimis anche sez. IV^, ord n. 1607 del 2016 n. 3705 del 2013 n. 5856 del 2009 e n. 4808 del 2003)”.
Tali requisiti, ovviamente, devono permanere per tutta la durata dell’impiego: si è detto ancora di recente che ( Consiglio di Stato, sez. IV, 09/11/2015, n. 5085 ) “nel procedimento di accertamento dell’idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell’esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d’un servizio, spesso di particolare gravosità.” L’appellante oblia tali principi, e sostiene che il giudizio di inidoneità debba coincidere con una patologia, e che altrimenti esso non potrebbe essere considerato legittimo.
In concreto va rilevato che:
a) il sig. -OMISSIS- è stato arruolato per la prima volta nella Forza Armata Marina Militare il 20.04.2009 e successivamente prosciolto in data 27.04.2009;
b) il successivo arruolamento è avvenuto in data 22.08.2011 con lo status di Nocchiere di Porto in servizio quale volontario in ferma prefissata annuale;
c) è stato quindi convocato presso la Scuola Sottufficiali di Taranto per la frequenza di un corso di formazione con la specialità di Radarista ed in tale contesto vennero riscontrate: palesi difficoltà nel portare a termine con profitto le attività previste dal programma di formazione per il corso; palesi “difficoltà di resistenza” allo sforzo in alcune attività comuni di addestramento militare “‘scarsa acquaticità” e “‘mancanza di coraggio’ nelle prove piscina; iniziale “‘malessere e panico ” nell’impiego della tuta ignifuga e dell’autorespiratore nell’ espletamento dei corsi di sicurezza;
d) dall’osservazione psicologica ne discese il giudizio circa la sussistenza di un carattere introverso, molto riservato e apparentemente insicuro, con episodiche “situazioni di sconforto con associate crisi di pianto”.
In seguito –ed a cagione di tali emergenze sostanziali- il 15 aprile 2013 venne ricoverato presso il Reparto Psichiatria dove veniva sottoposto ad un questionario psicologico ed a relativo colloquio nel corso del quale il militare appellante dichiarava di essere timido e di relazionarsi poco con gli altri che tendono a non aiutare i soggetti più deboli. In detta occasione il giudizio reso dall’amministrazione appellata fu il seguente :“emerge chiaramente una certa fragilità caratteriale. Anche la motivazione alla carriera militare sembra dettata più che da una vera passione per il mare da una scelta di ripiego lavorativo su spinta familiare. Quando gli viene prospettata la necessità di un periodo di T.N.I. per una riflessione sulla scelta di carriera entra in un marcato stato di ansia, piange” è stato altresì dato atto che: questi ipotizzava un complotto ai suoi danni; nel corso della compilazione della scheda anamnestica e nella firma relativa alla privacy dimostrava un atteggiamento sospettoso e insicuro.
Venne quindi prescritto un periodo di temporanea non idoneità al servizio di 30 giorni (al fine di favorire una revisione della scelta motivazionale alla carriera) ed in data 15 maggio 2013 fu nuovamente ricoverato ed in questa occasione, nuovamente, dimostrò analoghi problemi.
Il Consiglio di Stato ha, dunque, respinto il ricorso.