Avvocato Militare

BENEFICI COMBATTENTISTICI: COME RECLAMARE IL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Avv. Francesco Pandolfi – Ancora un “si” ai benefici combattentistici. La Corte dei Conti, sez. giurisdizionale, per la Regione Sardegna (composizione monocratica, in persona del Giudice UnicoDott.ssa Maria Elisabetta Locci) con la sentenza in commento ha confermato ancora una volta che la legge n. 1746/1962 è nata per soddisfare l’esigenza di attribuire al personale militare impegnato in missioni Onu benefici a cui gli stessi non avrebbero avuto diritto, non potendosi configurare in tale ipotesi uno stato di guerra.

Pertanto,  nel caso in cui il periodo ove il militare abbia prestato servizio nella specifica missione sia contemplato nelle “zone di intervento Onu”, scatta il diritto ai benefici. Le critiche alla posizione dell’Amministrazione. La Corte, anche in occasione di questo giudizio, ha ritenuto non convincenti le argomentazioni difensive delle Amministrazioni convenute (Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, Inps) siccome fondate sull’erroneo presupposto che i benefici combattentistici si sostanzino nei soli incrementi stipendiali e riguardino quelli già previsti da leggi all’epoca vigenti. L’errore rilevato dall’avveduta Corte risiede nel fatto che la semplice formulazione letterale dell’articolo della legge (“il militare che abbia prestato o presti servizio”), unita alla considerazione che all’attualità le molteplici missioni militari vengono svolte sotto l’egida Onu, escludono a priori che la norma abbia esaurito il suo periodo di vita o attenga solo ad incrementi di stipendio.
Tra l’altro, soggiunge la Corte sempre criticando il ragionamento dell’Amministrazione, se l’esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con il fatto che la legge 390/50 è riferibile al limitato arco temporale della seconda guerra mondiale, a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. n. 1427/22 ed ai criteri di calcolo dei benefici previsti (ossia la progressione stipendiale per classi e scatti), visto che questa normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale limitato alla prima guerra mondiale.
Se ne ricava che l’estensione dei benefici ai militari impegnati in missioni Onu nasce dalla legge n. 1746/62, senza “se” e senza “ma”, in forza della quale il servizio prestato dal militare è equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra. Inoltre, se si scandagliano le norme dell’Ordinamento in materia, si trova che di fatto non esistono ragioni specifiche idonee ad impedire l’estensione dei benefici combattentistici anche in ambito pensionistico (dunque “oltre” gli incrementi stipendiali”), atteso che la legge di riferimento dispone solo che questi benefici vengano assegnati, mentre in parallelo le altre norme di rinvio (legge n. 390/50 e art. 18 t.u. 1092/73) prevedono anche benefici pensionistici.
Il calcolo dei benefici e gli accessori. Conclusivamente, è solo con riferimento a queste ultime norme che va effettuato il computo delle “campagne di guerra” (art. 3 legge n. 390/50 e già citato art. 18 t.u. 1092/73).
La Corte, risolta quindi la posizione di contrasto del Ministero, ha riconosciuto il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge in materia, per il periodo di impegno nella missione militare di pace richiamata nel ricorso, da valutarsi ex art. 3 legge n. 390/50.
Trattandosi sostanzialmente di importi arretrati, sulle somme dovute ha stabilito che debbano essere liquidati gli interessi legali da calcolarsi secondo gli indici Istat e la rivalutazione monetaria; la decorrenza è stata fissata dal momento di maturazione di ciascun credito, ovvero dalla scadenza di ciascun rateo dovuto fino al pagamento effettivo. Il maggior danno La Corte, riconoscendo la funzione conservativa del potere d’acquisto degli interessi e della rivalutazione, non ha accordato un “maggior danno” al ricorrente rispetto agli accessori ex lege, ma solo perché egli non ha fornito prova persuasiva di tale danno.
Cosa fare?

E’ semplice: prendendo spunto dalla pronuncia in commento insieme alle altre pronunce della Corte dei Conti di uguale segno, il Militare interessato invierà la lettera di diffida e messa in mora all’Amministrazione di appartenenza
rivendicando il diritto di cui parliamo e si riserverà, all’esito, il ricorso giudiziale vero e proprio.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto