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CARABINIERI, TRASFERIMENTO IN PUGLIA: RIGETTARE L’ISTANZA PER ESUBERO DI PERSONALE E’ GENERICO ED INSUFFICIENTE

Il
sostegno materiale e morale nei confronti di un familiare affetto da gravi
problemi di salute, non può rimanere, nel nostro ordinamento, una necessità che
deve trovare risposta unicamente nell’ambito della sfera privata, facendo
affidamento sull’etica familiare e sulla cd. affectio parentalis, ma si eleva
ad un munus pubblico, che deve essere accollato alla collettività, in ragione
del principio, definito come di eguaglianza sostanziale, sancito nella Carta
costituzionale e per il quale la Repubblica
si impegna a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono l’uguaglianza tra le persone e che “impediscono .. l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione .. sociale del Paese”
:
e non vi è dubbio che fanno parte della riferita organizzazione sociale propria
del nostro Stato la tutela della famiglia (art. 29 Cost.: “La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale..”), e la tutela della
salute (art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti”).

La
sentenza n.1104/2015 del Tar Catanzaro sezione Prima affronta questo tema,
traendo spunto dal ricorso di un Appuntato dell’Arma dei Carabinieri il quale, prestando
servizio in Calabria, propone istanza di trasferimento temporaneo per gravi
motivi familiari, connessi alla stato di salute della coniuge, affetta da
sindrome depressiva post partum ed
alla necessità di assistere i due figli.
Istanza
che il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri accoglie in via temporanea ma
rigetta allorquando il militare propone istanza di trasferimento definitiva.
Il
Militare ricorre quindi contro il Ministero della Difesa per l’annullamento
della determinazione con la quale si rigetta la domanda di trasferimento.
Veniamo
ai punti salienti della sentenza.
“Appaiono
fondati, invece, i rilievi con i quali parte ricorrente deduce che il provvedimento di diniego è stato
adottato nonostante i pareri favorevoli al trasferimento espressi dal
Comandante provinciale di -OMISSIS- e dal Comandante della Legione -OMISSIS-
Calabria, oltre che dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, rilevanti
anche sotto il profilo dell’impatto del trasferimento sull’assetto degli
organici e sulla funzionalità del reparto di appartenenza del militare.
Con ciò
il ricorrente coglie, pur senza menzionarlo espressamente se non nella rubrica
del motivo, un evidente difetto di motivazione, giacché la presenza di tali pareri avrebbe imposto una più approfondita
esternazione delle ragioni poste a base del diniego, sia in ordine alla
sussistenza di fondati e comprovati motivi, sia in relazione all’affermato
esubero di personale nella Legione Puglia.
Rispetto al primo profilo, deve tenersi
conto del fatto che nel provvedimento lo stesso Comando Generale riconosce che
il quadro delle situazioni rilevate appare degno di considerazione, ma poi si
limita ad affermare che tale quadro non integra quei fondati e comprovati
motivi che possano consentire l’adozione di un provvedimento eccezione.
Con riferimento all’esubero di personale
del ruolo -OMISSIS- e -OMISSIS-, la relativa affermazione appare del tutto
priva di qualsiasi indicazione in grado di conferire ad essa un minimo di
specificità e concretezza.
D’altra
parte, va evidenziato che l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, si è
limitata a produrre una memoria di stile e non ha fornito alcun apporto di
carattere documentale, né alcuna difesa idonei a suffragare gli argomenti posti
a base del diniego. Non è certamente
compito del giudice indagare d’ufficio in ordine alle esigenze di corretta
distribuzione del personale tra i reparti dislocati nelle diverse regioni
. Quel che risulta agli atti è solo una
generica e, perciò, insufficiente affermazione riguardo all’esubero di
personale in Puglia.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in
favore del ricorrente di spese e competenze di giudizio, da compensare nella
misura di un terzo, che liquida, nell’intero, in € 4.150,00, oltre accessori
come per legge e rifusione del contributo unificato se pagato, con distrazione
in favore del procuratore.”
Si
tratta di una sentenza importante perché sancisce la rilevanza delle
problematiche di salute e familiari rispetto agli esuberi di personale in una
determinata regione. E’ quanto afferma il delegato Co.Ce.R. carabinieri
Giuseppe La Fortuna.
Purtroppo, nonostante la sentenza, il Comando Legione
Puglia non ha accolto con la stessa sensibilità le problematiche del
ricorrente, confinandolo in un Comando distante oltre 80 km dalla propria
famiglia. Insomma un cambio di regione, ma non di distanza.

Un anno
di iter processuale, per ottenere un trasferimento ma invariata la lontananza
dalla propria famiglia – sottolinea il segretario del Co.Ce.R. carabinieri Gianni Pitzianti –  E’ davvero assurdo. Il trasferimento è eccezionale ed
ha ragioni assistenziali, ma in che modo il collega potrà prestare la
necessaria vicinanza alla consorte se destinato ad oltre 80 km di distanza?

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