Avvocato Militare

FINANZIERI ANDAVANO VIA DAL RISTORANTE SENZA PAGARE. CONDANNATI PER DANNO ALL’IMMAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Un tenente colonnello ed un luogotenente della Guardia di Finanza, condannati, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all’art. 319 quater c.p. (“induzione indebita a dare o promettere utilità”), determinando la pena in anni uno e mesi cinque di reclusione ciascuno, con con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque (con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena). L’addebito di responsabilità scaturiva dal fatto che i due militari, in diverse occasioni, abusando della propria posizione, avevano costretto – o comunque indotto – il ristoratore Livio Fancelli ad offrire loro indebite utilità (mancato pagamento di numerosi pasti presso il suo ristorante) promettendo favori e coperture fiscali.

La Corte dei Conti, ha quindi esaminato la posizione dei due finanzieri al fine di stabilire il danno arrecato all’Istituzione di appartenenza.

“Nel presente giudizio – si legge nella sentenza -, si ritiene che il Pubblico Ministero abbia pienamente assolto all’onere probatorio relativo alla sussistenza del danno, mediante il deposito agli atti di una quantità considerevole di articoli di stampa, relativi sia al periodo immediatamente successivo l’avvenimento, sia agli anni seguenti, in concomitanza con i momenti salienti dell’iter giudiziario penale, a riprova dell’inevitabile, particolare grado di riprovevolezza che la vicenda ha suscitato nel comune sentire, attesa, in special modo, la qualifica rivestita dai due agenti.

Occorre infatti, in primo luogo, considerare l’ampiezza della diffusione nell’ambiente sociale (anche per effetto del “clamor fori” e dell’azione dei “mass media”) dell’immagine negativa dell’Amministrazione interessata e l’entità del discredito, da questa subito, per effetto del comportamento illecito posto in essere dai due finanzieri (criterio sociale). Ancora, vanno considerati la gravità del comportamento illecito e l’entità del suo scostamento rispetto ai canoni di correttezza (criterio oggettivo). Sulla base di tale criterio, la valutazione del danno arrecato all’Amministrazione di appartenenza deve tener conto dell’importanza dei doveri istituzionali violati, poiché in funzione di tali connotati si sono determinate le ripercussioni negative sull’immagine dell’Amministrazione d’appartenenza. Inoltre, deve tenersi conto delle caratteristiche dell’Amministrazione interessata, del grado e del ruolo rivestiti dal soggetto agente al suo interno, nonché della valenza più o meno “rappresentativa” (per l’Amministrazione) del medesimo soggetto nei confronti della collettività (criterio soggettivo). Nel caso di specie, non appare dubitabile la valenza rappresentativa rivestita da chi indossa la divisa della Guardia di Finanza nei confronti della collettività.”

Il Collegio ha quindi ritenuto equa la quantificazione del danno proposto dalla Procura nella misura di € 2.500,00 – somma da rivalutarsi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale – da rifondersi, da parte di D.C., in favore della Guardia di Finanza (avendo lo S. già provveduto ad accettare l’addebito di sua spettanza). A tale importo, vanno aggiunti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

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