Finanziere taglia canne di bambù in un campo. Il Comando lo “rimprovera” perchè proprietà privata. Il Tar accoglie il ricorso
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza ha proposto avverso la sanzione disciplinare del rimprovero, irrogatagli il 27 luglio 2018. La vicenda trae origine da un precedente procedimento penale, avviato nei confronti del ricorrente in concorso con altri, per asserito furto di alcune canne di bambù.
Il PM tuttavia aveva chiesto l’archiviazione degli indagati, ritenendo non sussistente né l’elemento oggettivo né soggettivo del reato, perché le aree in questione non erano recintate e dunque non si poteva capire che le canne di bambù fossero in proprietà privata. Il GIP, nel decreto di archiviazione, ha invece evidenziato la mancanza di una condizione di procedibilità, non avendo il legittimo proprietario dell’area sporto querela.
In data 23 luglio 2018, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente con contestazione della violazione dell’art. 732 – contegno del militare – 1° e 2° comma D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90, conclusosi con l’irrogazione della sanzione del rimprovero.
Nella motivazione del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico l’amministrazione aveva rilevato che, nonostante il comportamento del ricorrente fosse stato conciliatorio e teso a stemperare i toni della disputa, a prescindere da chi fosse il legittimo proprietario, egli fosse comunque a conoscenza dell’altruità delle canne di bambù.
Il Tar Lazio ha ritenuto fondato le motivazioni del ricorrente ed ha accolto il ricorso.
“Dagli atti – si legge nella sentenza – emerge come il PM, nella richiesta di archiviazione, avesse sottolineato che dalle indagini non erano emersi elementi idonei a sostenere l’accusa, sia con riferimento all’elemento soggettivo che oggettivo del reato, in quanto l’assenza di recinzioni non consentiva di identificare i confini delle relative proprietà.
Tale profilo, pur non essendo stato valorizzato dal GIP nel decreto di archiviazione, nel quale si è fatto solo riferimento alla assenza di una condizione di procedibilità, avrebbe dovuto essere valorizzato dall’Amministrazione in sede di irrogazione della sanzione, prima, e di decisione del ricorso gerarchico poi. Inoltre, anche il relazione alla valutazione dei fatti come accertati in sede penale, l’azione amministrativa appare affetta da difetto di istruttoria e travisamento, in quanto, come emerso dalle indagini e riferito già nel ricorso gerarchico dal ricorrente, era stato appurato che l’area in questione non era di proprietà privata di alcuno, ma ricedeva in zona demaniale.
In sostanza, il provvedimento dà per scontata la circostanza, ritenuta poi non veritiera, che se non di proprietà del querelante, le aree in questione erano comunque in proprietà di altro soggetto privato che non aveva inteso sporgere querela”.