“Eroi nelle emergenze, ma per i diritti è tutta un’altra storia”
“Nelle emergenze siamo eroi, ma quando si tratta di riconoscerci un semplice diritto non solo scende il silenzio, ma si ha la sensazione che si faccia fronte comune per negarceli: ieri la politica con l’approvazione di una discutibilissima legge sulla sindacalizzazione sindacale oggi è toccato ai giudici del Tar Lazio pronunciando l’ennesimo ‘no’ agli uomini e alle donne delle forze armate e delle forze dell’ordine per l’istituzione del fondo di previdenza complementare integrativa”. Il riferimento è alla sentenza del 18 maggio del Tribunale amministrativo con cui è stato respinto il ricorso presentato dal personale dei comparti sicurezza e difesa che attendono questo riconoscimento dal 1995, quando fu varato il decreto legislativo 195: era il 12 maggio.
Trent’anni e un niente di fatto. Trent’anni di attesa per una sentenza arrivata a neanche 24 ore dall’udienza, una celerità quanto meno inusuale per la giustizia italiana.
ll T.A.R. del Lazio si pronuncia in merito ad un ricorso collettivo presentato da personale appartenente al Comparto di Sicurezza e Difesa finalizzato ad ottenere risarcimento in merito al danno conseguito dalla mancata attivazione della Previdenza Complementare di cui al Dlgs. N° 195 del 12 Maggio 1995.
Con sentenza 01380 2022 del 19/05/2022 il T.A.R. Lazio rigetta il ricorso, fatto non inaspettato né sorprendente, quello che ha destato meraviglia è stata la velocità con cui tale provvedimento ha visto la luce a solo un giorno dalla pubblica udienza del 18/05/2022.
Ha destato sorpresa come a seguito della pronuncia resa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia n° 207/2020 che ha statuito essere fondata la richiesta risarcitoria e sussistente l’interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile da parte dei dipendenti pubblici.
Mentre il Collegio ha ritenuta consolidata l’esclusione della legittimazione ad agire dei singoli dipendenti per l’accertamento di provvedere all’attuazione dell’obbligo della previdenza complementare (pacifico), estendendo poi tale non legittimazione alla richiesta risarcitoria asserendo che “i dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto, in quanto potenziali destinatari delle misure da adottarsi” escludendo altresì un loro interesse personale, concreto ed attuale. Disconoscendo il possesso di tali requisiti, escludendo la possibilità di accogliere l’azione avversa al contegno omissivo dell’Amministrazione alla stessa stregua ritiene inammissibile la pretesa risarcitoria, la sentenza rimanda l’esercizio della tutela dei singoli attraverso istanze da presentare all’interno degli organi di rappresentanza sindacale e COCER interforze, ponendo in capo delle parti in sede di negoziazione e di concertazione.
Ancora desta meraviglia la mancanza di riferimento alcuno alle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale cui, caso vuole, la tutela dei singoli è stata sottratta per legge.
Solo lo scorso mercoledì 18.05.2022 alle ore 12.00 circa è stata celebrata l’udienza pubblica durante la quale è stato discusso il ricorso con cui abbiamo chiesto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere risarciti per la mancata attivazione, a distanza di quasi trenta anni dall’entrata in vigore della previsione normativa, del Fondo di Previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.
Ebbene, con grande stupore, il giorno successivo, a sole ventiquattro ore dall’udienza di discussione, era pronta la sentenza che respingeva le nostre richieste, liquidando come “inammissibile” un ricorso di ben settantotto pagine dove venivano illustrate e sviscerate le sperequazioni subite dal personale del comparto pubblico delle Forze armate e delle Forze dell’ordine durante questi ultimi tre decenni.
Chiedere il riconoscimento di un diritto diventa quindi “scomodo”, come dimostrato “dall’inconsueta decisione del Tar Lazio che si trova ad intervenire sui rapporti di pubblico impiego, è la condanna alle spese ricevuta pari all’importo di 20.000,00 euro oltre iva (20%) cassa (4%) e spese generali (15%), che a questo punto riteniamo a scopo puramente dissuasivo rispetto ad eventuali nostre ulteriori iniziative”.
A questo punto il dubbio che la sentenza fosse stata già scritta prima di sentire le nostre ragioni rappresentate nell’udienza è divenuta in noi una certezza!!!
Eravamo consci del fatto che il riconoscimento del diritto e del relativo risarcimento del danno avrebbe messo in crisi le finanze pubbliche e che quindi avrebbe incontrato forti resistenze; eravamo altresì consapevoli che per avere giustizia sarebbe stato necessario una pronuncia coraggiosa e questa di certo non lo è stata!
Cav. Donato Angelini per Infodifesa.it
Fondatore S.I.M. Guardia Costiera