Avvocato Militare

“Era solo terapia antibiotica”: respinto il ricorso del Carabiniere positivo alla cocaina. TAR: “Inaccettabile anche se uso occasionale”

(di Avv. Umberto Lanzo)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso presentato da un Carabiniere contro il decreto del Ministero della Difesa che ne aveva disposto la perdita del grado per rimozione e la conseguente cessazione dal servizio permanente, a seguito della positività ai metaboliti della cocaina riscontrata durante una visita d’idoneità.

I fatti e il provvedimento impugnato

Il militare era stato sottoposto d’autorità a una visita d’idoneità presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari. Gli esami tossicologici avevano evidenziato la presenza di metaboliti della cocaina nelle sue urine. L’Amministrazione ha ritenuto la condotta “contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, Istituzione impegnata prioritariamente in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi ai reati in materia di stupefacenti.”

La difesa del ricorrente

Il Carabiniere ha contestato il provvedimento sostenendo, attraverso due relazioni mediche, che la positività riscontrata fosse da attribuire non all’uso di cocaina, bensì a un trattamento farmacologico con amoxicillina, in quanto “esiti analoghi sono riportati in studi sperimentali e relazioni informative pubblicati nelle riviste scientifiche, e la possibile occorrenza di false positività è ben nota ai colleghi che si occupano di farmacodipendenze.” La difesa ha inoltre contestato la proporzionalità della sanzione e lamentato carenze nell’istruttoria.

Le motivazioni della sentenza

Il TAR ha respinto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando come “non assume rilevanza la mera contestazione giudiziale dei risultati intercorsa a distanza di tempo tale da non permettere alcun ulteriore accertamento.” Il Collegio ha sottolineato che “a nulla rileva il fatto che l’assunzione della cocaina sia stata o meno episodica, in quanto per giurisprudenza costante l’assunzione di stupefacenti, per gli appartenenti ai Corpi militari, ha rilevanza disciplinare anche se occasionale.”

Il principio di proporzionalità e la specificità del ruolo

La sentenza ha affermato che la perdita del grado è “sanzione unica ed indivisibile”, non suscettibile di essere regolata tra un minimo e un massimo. Il TAR ha evidenziato che “l’accertata assunzione di sostanze stupefacenti, anche occasionale ed episodica, determina una violazione assai evidente dei doveri di correttezza e di lealtà assunti dal militare con il giuramento, tanto più inaccettabile ed intollerabile allorché posta in essere da un appartenente all’Arma dei Carabinieri.”

Particolarmente significativo il passaggio in cui il Tribunale sottolinea che “la provvista di sostanza stupefacente anche per il mero uso personale impone necessariamente il contatto con soggetti che cedono tale sostanza e che, dunque, compiono un reato.”

La decisione finale

Il Tribunale ha concluso che “una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l’appartenenza alla Forza Armata, la continuazione del rapporto di impiego risulti preclusa.” La sentenza ha ribadito che “è legittima la destituzione dal servizio di un carabiniere facente uso di cocaina, trattandosi di comportamento contrario ai doveri propri del carabiniere il quale, per i delicati compiti ricoperti, deve conservare integre le proprie capacità fisiche e psichiche.”

Il ricorso è stato quindi respinto, pur disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, considerata la complessità della vicenda. La decisione si allinea con la consolidata giurisprudenza che considera l’uso di sostanze stupefacenti, anche occasionale, incompatibile con lo status di appartenente alle forze dell’ordine, confermando la legittimità della massima sanzione disciplinare in questi casi.

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