Elezioni: diritto al voto per i militari. Le restrizioni della “specificità”
Domenica 26 maggio 2019 i cittadini saranno chiamati alle urne per le consultazioni elettorali (Europee ed amministrative in alcuni comuni).
La natura delle votazioni in argomento – scrive lo Stato Maggiore della Difesa – ricade netta fattispecie di cui all’art. 1490 del C.O.M. (D.Lgs. n. 66/2010) concernente l’esercizio del diritto di voto per i militari in servizio nel territorio nazionale. È previsto che i militari siano posti nelle condizioni di esercitare il diritto di voto, ancorché prestino servizio in luoghi diversi da quelli nelle cui liste elettorali sono iscritti. Qualora comune di residenza e sede di servizio coincidano, il militare voterà presso la sezione indicata sulla propria tessera elettorale. In caso contrario il militare potrà:
a. per le consultazioni europee, votare presso qualsiasi sezione del comune ove presta servizio:
b. per tutte le altre consultazioni:
(1) se residenza e sede di servizio sono entrambe nell’area interessata:
(a) votare in qualsiasi sezione con la prevista attestazione.
(b) oppure raggiungere la propria sezione elettorale libero dal servizio;
(2) se residenza e sede di servizio non sono interessate dalla medesima consultazione (comuni o regioni differenti), il comandante dovrà organizzare i servizi in modo da permettere al militare di votare fruendo di licenza o permesso.
Differente è il caso di militari, carabinieri e guardia di finanza, comandati di servizio ai seggi elettorali differenti dal comune di residenza ove si terranno le consultazioni elettorali. In tal caso sarà possibile votare esclusivamente per le europee e non anche per le elezioni amministrative del comune di appartenenza.
Contemperare le esigenze di servizio sul territorio nazionale ed il diritto al voto sancito dalla Costituzione non è sicuramente semplice, ma di fatto ne costituisce una limitazione. Una delle tante, ed a volte dimenticata, che ricade nella “specificità” di chi indossa una divisa.