Difesa

Difesa, militari assenti dal servizio per Coronavirus. Ecco la circolare

La Direzione Generale per il personale militare ha emanato una circolare inerente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Ecco il contenuto che riportiamo in anteprima.

Con il Decreto Legge 2 marzo 2020. n. 9 sono state emanate disposizioni urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COV1D-19.

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In particolare l’articolo 19 ha introdotto misure nei confronti dei lavoratori pubblici, stabilendo:

a. al comma 1, che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attira dovuta al COVID-19 sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;

b. al comma 3, che i periodi di assenza dal servizio imposti da provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge

Ciò posto. per l’intero periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e nelle more di eventuali disposizioni di settore:

  1. il personale militare assente dal servizio per le ragioni di cui al precedente para 2. lett. a certificate dalla competente autorità sanitaria, è da collocare in licenza straordinaria. Il periodo trascorso in tale posizione non deve – al momento – essere computato nel limite massimo previsto; ciò in deroga alle disposizioni impartite in materia da questa Direzione Generale
  2. per quanto concerne la situazione di cui al para 2. lett. b.. il militare interessato è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio comando ente di appartenenza degli eventi che impediscono, in base alle misure di contenimento del contagio, l’espletamento del servizio. ai sensi dell’articolo 748, comma 5. lett_ b. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. In tale caso, i periodi di assenza costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Si soggiunge, altresì, che è fatta salva la facoltà del Comandanti: di Corpo di concedere una licenza straordinaria “per gravi motivi debitamente documentati’« fino a 45 giorni annui nella misura necessaria a soddisfare eventuali esigenze connesse con la situazione di emergenza in atto.

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