DI GIORNO POLIZIOTTO, DI NOTTE DEEJAY: CONDANNATO DAL TAR DI NAPOLI
Di giorno era in servizio come agente di polizia, di notte lavorava in consolle. Ma per il Tar di Napoli non si può. In particolare il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, ha impugnato la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di tre mesi perché a seguito dell’istruttoria svolta nell’ambito del procedimento disciplinare è emerso che lo stesso a partire dall’anno 2011 ha svolto attività lavorativa di DJ connotata da profili di continuità e professionalità in diversi locali aperti al pubblico per di più ubicati nel territorio di competenza dell’Ufficio di appartenenza.
L’amministrazione ha, quindi, ravvisato i presupposti per l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio ai sensi dell’art.6, n. 1 in relazione all’art. 4, nn. 2 (esercizio occasionale di commercio o mestiere incompatibile) e 18 (qualsiasi altro comportamento anche al di fuori dal servizio, non espressamente preveduto dalle precedenti ipotesi comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza) del D.P.R. n. 737/1981.
Dall’istruttoria condotta dall’amministrazione sono emersi una serie di elementi che depongono in modo univoco nel senso della continuità e professionalità dell’attività lavorativa svolta da ricorrente come DJ, peraltro, in alcuni casi, in concomitanza con la fruizione di giorni di permesso sindacale, di congedo ordinario e, soprattutto, di congedo straordinario (circostanze queste non smentite da parte ricorrente).
L’amministrazione ha accertato lo svolgimento dell’attività di DJ retribuita con il nome d’arte di “DJ Don Rafaelo” traendo tale conclusione dopo un approfondita istruttoria consistita nell’escussione di varie persone (tra le quali il titolare della discoteca Arenile – Reloaded, un socio della società che gestisce il locale notturno Voga il quale ha affermato di essersi avvalso delle prestazioni lavorative del ricorrente con retribuzioni variabili dagli 80 ai 100 euro a serata, il socio del locale Dejavu che ha reso dichiarazioni analoghe così come l’insegnante di ballo del locale Puntaraisi Cafè), nella verifica presso l’INPS dell’esistenza di alcuni versamenti contributivi, nell’accertamento del possesso in capo al dipendente della licenza sperimentale di DJ (“che consente di realizzare copie di registrazioni fonografiche contenenti composizioni musicali appartenenti al repertorio musicale amministrativo della SIAE il cui possesso, anche alla luce della particolare onerosità dell’autorizzazione [252 euro versati nel 2011, 496 euro, 738 euro e 744 euro negli anni successivi] ha senso solo ipotizzando un esercizio professionale della suddetta occupazione”; l’autorizzazione in parola permette di realizzare ed, eventualmente, vendere più di 5.000 copie al pubblico) e nell’accertamento dell’ampia pubblicizzazione dell’attività svolta (“pubblicizzata su blog, siti internet e facebook, corredata da foto e fitti calendari delle serate spettacolo”).
Alla tesi difensiva della natura non professionale e di solo hobby dell’attività, devono opporsi tutti gli elementi raccolti dall’amministrazione ed, in particolare, l’ampiezza della pubblicizzazione degli eventi musicali (e la loro frequenza) sui media e sul profilo facebook dell’interessato che rendono del tutto evidente la continuità e professionalità dell’attività svolta; al riguardo, la dedotta circostanza dell’assenza della partita IVA si traduce in un mero aspetto formale che di per sé non smentisce le conclusioni cui è giunta la commissione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli ha, quindi, respinto il ricorso.