CORTE DEI CONTI:DAL 2010 LA SUPER PENSIONE DEI “VICECOMANDANTI” E’ ILLEGITTIMA
La sip (speciale indennità pensionabile) è un
emolumento in busta paga pari a circa 5-6mila euro netti in più al mese. La
somma annuale lorda, è pari a 115.025,28 euro. Cifra corrisposta quando il vice
comandante dell’Arma dei Carabinieri va “in ausiliaria” e poi entra a far parte dell’assegno
pensionistico. In pratica, con la sip la pensione può arrivare fino a 14mila
euro netti mensili.
emolumento in busta paga pari a circa 5-6mila euro netti in più al mese. La
somma annuale lorda, è pari a 115.025,28 euro. Cifra corrisposta quando il vice
comandante dell’Arma dei Carabinieri va “in ausiliaria” e poi entra a far parte dell’assegno
pensionistico. In pratica, con la sip la pensione può arrivare fino a 14mila
euro netti mensili.
Ma ora la musica è cambiata. La Corte dei Conti – Sezione Centrale del
controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni
pubbliche – nell’adunanza del 12 dicembre 2013 ha sancito l’illegittimità
della sip, con una deliberazione che pubblichiamo integralmente.
controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni
pubbliche – nell’adunanza del 12 dicembre 2013 ha sancito l’illegittimità
della sip, con una deliberazione che pubblichiamo integralmente.
In particolare sottolinea
la Corte che la disciplina introdotta
dal Codice dell’Ordinamento militare (d.lgs 15 marzo 2010, n. 66) in merito
alle modalità di determinazione dell’indennità di ausiliaria si è
inserita in un contesto di norme di controversa interpretazione e, alla
luce dell’indirizzo giurisprudenziale affermatosi nella sede della
giurisdizione pensionistica di appello, ha determinato criteri maggiormente
intellegibili.
la Corte che la disciplina introdotta
dal Codice dell’Ordinamento militare (d.lgs 15 marzo 2010, n. 66) in merito
alle modalità di determinazione dell’indennità di ausiliaria si è
inserita in un contesto di norme di controversa interpretazione e, alla
luce dell’indirizzo giurisprudenziale affermatosi nella sede della
giurisdizione pensionistica di appello, ha determinato criteri maggiormente
intellegibili.
L’art. 1870, comma 3, lettera m) esclude espressamente la
speciale indennità pensionabile dalle componenti utili al calcolo
dell’indennità di ausiliaria,
introducendo un criterio di determinazione del trattamento economico, connesso
al particolare status di tale posizione, diretto ad ottenere un aggiornamento
dell’assegno di ausiliaria esclusivamente con riguardo ai trattamenti dei pari
grado in servizio, che non rivestano un carattere particolare e personale.
speciale indennità pensionabile dalle componenti utili al calcolo
dell’indennità di ausiliaria,
introducendo un criterio di determinazione del trattamento economico, connesso
al particolare status di tale posizione, diretto ad ottenere un aggiornamento
dell’assegno di ausiliaria esclusivamente con riguardo ai trattamenti dei pari
grado in servizio, che non rivestano un carattere particolare e personale.
Tale criterio deve estendersi alla valutazione ai fini della determinazione
dell’assegno di ausiliaria attribuito ai Generali che hanno svolto le funzioni
vicarie del Comandante generale dell’arma dei Carabinieri, posto che le
disposizioni del libro VII del codice riguardano, oltre che il personale
militare, anche quello appartenente alle forze di polizia con ordinamento
militare e quindi anche i Carabinieri.
L’applicazione di tale attuale parametro non può che avvenire successivamente
alla data di entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare e cioè dal
9 ottobre 2010.