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CORTE DEI CONTI, ILLEGITTIMA RITENUTA SULLA PENSIONE A GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

La vicenda che ha coinvolto il generale della Guardia di Finanza, Francesco Pittorru e l’imprenditore Diego Anemone per l’accusa di concorso in corruzione continua a far parlare, questa volta nella sede della Corte dei Conti.

Al centro del procedimento penale la ristrutturazione dell’immobile di Pittorru ed un contributo per l’acquisto per un ammontare di 700mila euro. Denaro, secondo l’ipotesi di accusa della Procura di Roma, riconducibile ad Anemone.  In cambio l’imprenditore avrebbe ricevuto informazioni riservate sulle inchieste che lo vedevano coinvolto e sarebbe stato favorito nell’affidamento di un appalto da 15 milioni di euro legato ai lavori di ristrutturazione di una caserma dell’Aisi, ex Sisde, nel quartiere San Giovanni.

Il 2 gennaio la Corte dei Conti della Regione Lazio ha parzialmente accolto il ricorso del Generale Pittoru contro il provvedimento della Guardia di Finanza che ha costituito in mora il Gen. Pittorru per il credito da danno erariale per due voci di danno, e, precisamente, per il danno erariale di euro 1.144.502,00 “pari alla somma ricevuta dall’imprenditore Diego Anemone direttamente o indirettamente, a più riprese, in danaro (euro 985.000) o altra utilità ovvero per le retribuzioni lavorative percepite dal familiare dell’ufficiale (euro 159.000), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e le spese di giustizia”, e per il danno erariale, quantificato in euro 1.144.502 per il quale il danno all’immagine, derivante  dalla commissione di un reato contro la P.A., accertato con sentenza passata in giudicato, è determinato in un importo pari al doppio della somma di danaro o del valore patrimoniale o altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Il Reparto Tecnico logistico Amministrativo del Lazio della Guardia di Finanza ha provveduto in tal senso per entrambi gli atti (costituzione in mora e fermo amministrativo) ed ha disposto con atto del 22 gennaio 2015 la costituzione in mora del Gen. Pittorru per il danno di euro 2.289.004,00 e, con atto del 23 ottobre 2015, il fermo amministrativo delle somme dovute e debende dalla PA.

Il fermo è stato attuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 novembre 2015 mediante trattenuta del quinto della pensione in godimento, a partire dal successivo mese di dicembre.

In particolare, avverso la ritenuta cautelare sulla pensione, il ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del RD n.259/1939 e s.m.i., che disciplina i termini per l’adozione del provvedimento cautelare di ritenuta su stipendi e pensioni erogate a dipendenti pubblici per il recupero dei crediti derivanti da responsabilità erariale, stabilendo che la ritenuta cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla data del relativo decreto, non sia iniziato il relativo giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti, o presentata richiesta da parte dell’amministrazione alla Procura regionale della Corte dei conti per il sequestro conservativo. Tale disposizione troverebbe applicazione analogica per il caso di specie, nel quale il fermo è stato attuato con ritenuta cautelare sulla pensione; ne conseguirebbe che, poiché il fermo è stato notificato il 23 ottobre e la ritenuta cautelare è stata disposta il successivo 25 novembre 2015, essa ha perduto efficacia, atteso che nessun invito a dedurre o altro atto giudiziario è stato notificato all’interessato nei termini.

La Conti dei Conti ha parzialmente accolto il ricorso, disponendo:

Il danno prospettato nel provvedimento di fermo in correlazione alle utilità ricevute dal Gen. Pittorru da Anemone non pare correlabile, al momento dei fatti, ad una “ragione di credito” dell’amministrazione procedente al fermo.

Ciò perché il ricevimento di utilità, pur in contrasto con i doveri di ufficio, non comporta di per sé un danno all’amministrazione di appartenenza, e, sotto l’aspetto del danno all’immagine, esso è già oggetto della precedente valutazione nel medesimo provvedimento di fermo.

In conclusione la Corte:

– dichiara la legittimità del fermo disposto dalla Guardia di finanza relativamente al solo importo di euro 1.144.502,00 in connessione al credito per danno all’immagine, in corso di accertamento;

– dichiara l’illegittimità del fermo suddetto per la restante somma di euro 1.144.502,00;

– dichiara la avvenuta decadenza della ritenuta cautelare applicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla pensione in godimento del ricorrente;

– dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione dei ratei di pensione trattenuti in applicazione della suddetta ritenuta cautelare dal dicembre 2015, e il diritto alla liquidazione a suo favore delle some accessorie, e cioè degli interessi nella misura di legge.

 

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