CONSIGLIO DI STATO APRE AI DIRITTI SINDACALI DEI MILITARI: “LA RAPPRESENTANZA MILITARE NON SODDISFA LE ESIGENZE DELLA CORTE EUROPEA”
La Quarta Sezione rimette alla Corte costituzionale il divieto per i militari di costituire associazioni sindacali o di partecipare a sindacati. Con ordinanza n. 2043 del 2017, si evidenzia che tale divieto, contenuto nel codice dell’ordinamento militare, si pone in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con la Carta sociale europea, come interpretate dalla Corte di Strasburgo.
Il Consiglio di Stato, però, richiama anche il potere della Corte costituzionale di adottare “controlimiti” all’efficacia interna di norme europee, cioè di ritenere che norme interne volte ad assicurare la “coesione interna e la neutralità delle Forze armate” non possono venir meno per contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, se poste a presidio di valori fondamentali della Costituzione, tra i quali è la difesa dello Stato.
I PUNTI SALIENTI DELL’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lazio il sig. Francesco Solinas, Brigadiere della Guardia di Finanza, e l’associazione di egli espone di essere socio, denominata “Solidarietà, diritto e progresso”, hanno impugnato la nota prot. n. 231973/12 del 31 luglio 2012, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rigettato l’istanza avanzata in data 11 giugno 2012 dal medesimo sig. Solinas e volta ad ottenere “l’autorizzazione a costituire un’associazione a carattere sindacale fra il personale dipendente del Ministero della difesa e/o del Ministero dell’economia e delle finanze o, in ogni caso, ad aderire ad altre associazioni sindacali già esistenti”.
Nella nota il Comando ha rappresentato che “la costituzione di associazioni fra militari a carattere sindacale e l’adesione ad associazione della specie già esistenti sono espressamente vietate dal comma 2 dell’art. 1475 del d.lgs. 66/2010”, a tenore del quale, come noto, “i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”.
I ricorrenti hanno lamentato, in proposito, l’assunta contrarietà di tale disposizione con l’art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (“CEDU”).
Il T.a.r., con la sentenza n. 8052 del 23 luglio 2014 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso), sulla scorta delle argomentazioni svolte nella pronuncia della Corte Costituzionale 17 dicembre 1999, n. 449, relativa all’art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (poi abrogata dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ai sensi della quale “I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali”.
Con ricorso in appello i ricorrenti hanno chiesto la riforma di tale sentenza, anche sulla scorta di due sopravvenute pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo emesse in data 2 ottobre 2014 dalla quinta sezione nei casi “Matelly c. Francia” (ricorso n. 10609/10) e “Adefdromil c. Francia” (ricorso n. 32191/09), che fornirebbero ulteriori argomenti a sostegno dell’assunto dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 66/2010.
Al termine della disamina delle due sentenze e dell’ordinamento nazionale, Il Consiglio di Stato “ravvisata la palese ed insanabile contrarietà dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. 66/2010 con la norma di diritto internazionale convenzionale come ricavata dall’esegesi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non può che rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, che, nell’ambito dello svolgimento del conseguente giudizio di costituzionalità, valuterà se la norma interposta non sia a sua volta contraria alla Costituzione e, come tale, non presenti “idoneità a integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.. Sull’opposto crinale, la predisposizione legislativa (art. 1476 e seguenti del d.lgs. 66/2010) di un articolato sistema istituzionale della rappresentanza militare non può comunque soddisfare le esigenze indicate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, giacché la libertà sindacale presuppone ontologicamente la facoltà di dar vita a forme autonome di rappresentanza anche al di fuori di eventuali strutture create ex lege.”