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CONCORSO VICE ISPETTORE POLIZIA DI STATO: POSSIBILI RICORSI PER LIMITI DI ETÀ E ALTEZZA

Ancora
una volta il Ministero dell’Interno – in spregio alle norme dell’Unione europea
– vorrebbe limitare la partecipazione ai concorsi per agenti di Polizia a
coloro che non abbiano superato l’età dei 32 anni.

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Ed infatti, il bando
pubblicato per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore 
del
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, esclude dalla partecipazione al
concorso coloro che abbiano superato i 32 anni dalla (art. 2, lettera d) del
bando).

Eppure,
in proposito, la disciplina europea è chiara. Secondo la Direttiva 200/78/CE,
infatti,  sono vietate discriminazioni di qualsiasi genere, comprese
quelle fondate sull’età, per l’accesso al pubblico impiego. Tale divieto,
peraltro, è esplicitamente esteso anche alle attività lavorative che richiedono
particolari capacità fisiche, come quelle all’interno delle forze armate o dei
servizi di polizia.
Peraltro,
l’Italia ha perfino recepito la direttiva con il d. lgs.
n. 216/2003, il cui articolo 3 
afferma chiaramente che la disciplina
relativa al divieto di discriminazioni in considerazione dell’età dei candidati
si debba applicare anche alle forze armate ed ai servizi di polizia.
Nonostante
ciò, i bandi nazionali, in ultimo quello emesso in data odierna per 320 posti
di allievo vice ispettore, prevedono il limite in esame.
Tutti
coloro che non possono partecipare alla selezione in esame, avendo superato il
limite d’età ivi previsto, possono, pertanto, promuovere una azione collettiva,
richiedendo l’applicazione dell’articolo 3 del d. lgs. n. 216/2003, nonché la
diretta applicazione della direttiva, così come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell’UE. Quest’ultima si è già espressa sul punto proprio con
riferimento ad una vicenda analoga, censurando tale clausola proprio perché “nulla
dimostra che le capacità fisiche necessarie per l’espletamento delle funzioni
degli agenti di polizia locale non sussistano nelle persone di età superiore a
quella eventualmente prevista da bandi di concorso o leggi
”.
Dunque, anche nell’ipotesi in esame, non essendo giustificabile la previsione
del limite in parola, lo studio legale sta lavorando per la predisposizione di
una azione collettiva volta a garantire a tutti gli aspiranti concorrenti che
hanno superato la soglia dei 32 anni di età la possibilità di partecipare al
concorso in esame, assicurando loro una effettiva parità di trattamento.
Oltre
il limite di eta’ di cui si e’ parlato precedentemente, il Ministero
dell’Interno vorrebbe limitare la partecipazione ai concorsi per gli agenti di
polizia agli uomini che abbiano una statura inferiore a 1,65 cm ed alle donne
al di sotto di 1,61 cm. Ed infatti, il bando pubblicato ieri per il
conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato, esclude dalla partecipazione al concorso coloro che non
posseggano i suddetti requisiti fisici. (art. 2, lettera f), n.2 del bando).
In
proposito, occorre innanzitutto richiamare la
legge del 12 gennaio 2015 n.2,
 che ha introdotto per l’ammissione ai
concorsi per il reclutamento del personale del comparto Difesa e Sicurezza, al
posto del previsto requisito dell’altezza, i parametri fisici della
composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente
attiva. In altre parole si e’ deciso di non precludere l’accesso alle forze
armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco in ragione della
mancanza del requisito dell’altezza minima, consentendo la valutazione dei
soggetti in base a differenti parametri, dai quali sia comunque possibile
desumere l’idoneita’ fisica del candidato ai fini dello svolgimento del
servizio.
In
tal senso, merita di essere citato un parere
emesso dal Consiglio di Stato (2636/2015),
 secondo cui “la
finalita’ perseguita dal legislatore, in linea di principio apprezzabile,e’,
invero, quella di non precludere l’accesso ai Corpi suddetti in ragione della
mancanza del requisito dell’altezza minima prevista dalle attuali disposizioni,
ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai
quali possa comunque desumersi in maniera imprescindibile l’idoneita’ del
soggetto allo svolgimento del servizio militare o d’istituto”.
Inoltre,
anche la disciplina europea è chiara.
Secondo la Direttiva
2000/78/CE
, infatti, sono vietate discriminazioni di qualsiasi genere, per
l’accesso al pubblico impiego. Tale divieto, peraltro, è esplicitamente esteso
anche alle attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche,
come quelle all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia.
Pertanto,
anche nell’ipotesi in esame, non essendo giustificabile la previsione del
limite in parola, lo studio legale sta lavorando per la predisposizione di
un’azione collettiva volta a garantire a tutti gli aspiranti concorrenti che
non hanno la statura richiesta dal bando, la possibilita’ di partecipare al
concorso in esame, assicurando una effettiva parita’ di trattamento.
Articolo
tratto dal Sito dello Studio dell’Avvocato
Francesco Leone del Foro di Palermo: leggi l’originale

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