Comparto Sicurezza e Difesa, obbligo vaccinale: le modalità previste dal decreto
La Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre ha pubblicato il decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il decreto, come ormai noto, ha esteso l’obbligo vaccinale anche al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale
In particolare si evidenzia di invitare il soggetto che non abbia osservato l’obbligo vaccinale o provveduto a presentare la relativa richiesta, a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione, il differimento, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale; invitare l’interessato a trasmettere immediatamente (e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione) la certificazione di avvenuto adempimento dell’obbligo nel caso in cui abbia precedentemente presentato la richiesta di vaccinazione.
L’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro).
Nel periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione, compensi o qualsiasi emolumento comunque denominato, mentre si precisa che lo svolgimento della prestazione lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro (restando comunque ferme le conseguenze disciplinari). In caso di inadempienza degli obblighi da parte dei datori di lavoro, è prevista la sanzione pecuniaria erogata dal Prefetto da 400 a 1000 euro.