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“CLASSI E SCATTI” E “OMOGENEIZZAZIONI”. DISCIPLINA ED EFFETTI DEL BLOCCO

Il trattamento economico dirigenziale del comparto sicurezza e difesa è caratterizzato da due tipi di progressione: il c.d. “adeguamento annuale ISTAT”[1] e la c.d. progressione biennale per “classi e scatti”[2]. La progressione per classi e scatti parte dal terzo anno di promozione/omogeneizzazione a Colonnello/Primo Dirigente[3] e si sviluppa secondo la seguente Tabella, dove ogni classe vale il 6% di aumento ed ogni scatto il 2,5% di aumento.

 
COLONNELLO
GEN. B, GEN. D. E GEN C.A.
Colonnello
Gen. B, Gen. D. o Gen. C.A.
dopo
2 anni Colonnello + 2 anni (incremento del 6% autonomo)
dopo
2 anni + 1 classe
dopo
4 anni Colonnello + 2 + 1 classe
dopo
4 anni + 2 classi
dopo
6 anni Colonnello + 2 + 2 classi
dopo
6 anni + 3 classi
dopo
8 anni Colonnello + 2 + 3 classi
dopo
8 anni + 4 classi
dopo
10 anni Colonnello + 2 + 4 classi
dopo
10 anni + 5 classi
dopo
12 anni Colonnello + 2 + 5 classi
dopo
12 anni + 6 classi
dopo
14 anni Colonnello + 2 + 6 classi
dopo
14 anni + 7 classi
dopo
16 anni Colonnello + 2 + 7 classi
dopo
16 anni + 8 classi
dopo
18 anni Colonnello + 2 + 7 classi + 1 scatto
dopo
18 anni + 8 classe + 1 scatto
dopo
20 anni Colonnello + 2 + 7 classi + 2 scatti
dopo
20 anni + 8 classe + 2 scatti
dopo
22 anni Colonnello + 2 + 7 classi + 3 scatti
dopo
22 anni + 8 classe + 3 scatti
dopo
24 anni Colonnello + 2 + 7 classi + 4 scatti
dopo
24 anni + 8 classe + 4 scatti
dopo
26 anni Colonnello + 2 + 7 classi + 5 scatti
dopo
26 anni + 8 classe + 5 scatti
All’atto di promozione per il calcolo della trattamento economico di partenza si considera l’anzianità di servizio maturata, attraverso il c.d. meccanismo dell’abbattimento[4].
Nel dettaglio, si fa la differenza tra l’anzianità di servizio[5] ed un numero convenzionale previsto per legge (19 per Colonnello, 25 per Generale di Brigata, 27 per Generale di Divisione e 29 per Generale di C.A.); il risultato esprime la base per l’attribuzione della posizione stipendiale di partenza, mentre l’eventuale residuo abbatte il tempo per la maturazione della classe successiva.
Alcuni esempi:
  • Tenente Colonnello promosso Colonnello con 23 anni di servizio, 23 – 19[6] = 4; trattamento economico di partenza: Colonnello + 2 anni (due anni) + una classe (due anni);
  • Colonnello promosso Gen. B. con 33 anni di servizio, 33 – 25 = 8; trattamento economico di partenza: Generale di Brigata + 4 classi (8 anni);
  • Gen. B. promosso Gen. D. con 35 anni e sei mesi di servizio, 35 e sei mesi – 27 = 8 e sei mesi; trattamento economico di partenza: Gen. D. + 4 classi (8 anni), decorrenza della classe successiva 1 anno e sei mesi dopo (e non 2 anni) per effetto del residuo;
  • Gen. D. promosso Generale di Corpo d’Armata con 37 anni di servizio: 37 – 29 = 8; trattamento economico di partenza: Generale di Corpo d’Armata + 4 classi (8 anni).
“Omogeneizzazione dirigenziale”. Disciplina.
La c.d. “omogeneizzazione” è quel particolare istituto introdotto dalla legge n. 121 del 1981[7] che consente di attribuire parte (sono escluse le indennità connesse all’incarico: “perequativa” e “disposizione”) del trattamento economico dirigenziale ai funzionari delle polizie civili ed agli Ufficiali direttivi della Guardia di Finanza e delle Forze Armate[8] che non raggiungono la promozione a dirigente.
Come funziona:
  • al compimento del 13° anno dalla nomina ad Ufficiale/funzionario, a prescindere dalla promozione, viene attribuito lo stipendio fisso (stipendio tabellare e IIS) spettante al Colonnello; c.d. parziale omogeneizzazione a Colonnello;
  • al compimento del 15° anno dalla nomina ad Ufficiale/funzionario, a prescindere dalla promozione, viene attribuito l’intero trattamento economico spettante al Colonnello; c.d. intera omogeneizzazione a Colonnello;
  • al compimento del 23° anno dalla nomina ad Ufficiale/funzionario, a prescindere dalla promozione, viene attribuito lo stipendio fisso (stipendio, IIS) spettante al Generale di Brigata; c.d. parziale omogeneizzazione a Generale di Brigata;
  • al compimento del 25° anno dalla nomina ad Ufficiale/funzionario, a prescindere dalla promozione, viene attribuito l’intero trattamento economico spettante al Generale di Brigata; c.d. intera omogeneizzazione a Generale di Brigata.
Con l’accesso al trattamento economico dirigenziale si beneficia degli incrementi automatici per “classi e scatti” ed all’atto di omogeneizzazione per l’attribuzione della posizione di partenza si seguono le stesse regole previste per la promozione, attraverso il citato meccanismo dell’abbattimento.
Esempio:
Ufficiale con 15 anni dalla nomina ad Ufficiale con 23 anni di servizio: 23 – 19[9] = 4; trattamento economico di partenza: Colonnello + 2 (due anni) + una classe (due anni).
Esempio:
Ufficiale con 25 anni dalla nomina ad Ufficiale con 33 anni di servizio: 33 – 25 = 8; trattamento economico di partenza: Generale di Brigata + 4 classi (8 anni).
Effetti del blocco.
Il meccanismo di progressione biennale per “classi e scatti” è stato assoggettato al blocco stipendiale dall’art. 9 comma 21 secondo periodo[10] del d.l. n. 78/2010. Solo per questo tipo di emolumento la legge ha quindi previsto la non utilità del periodo 2011-2015[11] ai fini della maturazione degli incrementi biennali.
Cosicché l’01.01.2015 sono regolarmente ripartiti tutti gli emolumenti che erano stati solo “sospesi” dal blocco (comprese le omogeneizzazioni), tranne appunto le “classi e scatti” che al contrario sono ripartite solo dall’01.01.2016 ed hanno subito uno slittamento strutturale di 5 anni.
E’ necessario infine specificare che il comma 21 secondo periodo del citato art. 9 (non utilità del periodo 2011-2015) non ha effetti sul primo incremento dal Colonnello (considerato autonomo rispetto a classi e scatti) e sul meccanismo dell’abbattimento.
Quest’ultima circostanza, in particolare, consente a tutti gli Ufficiali promossi o omogeneizzati (15 o 25 anni) dopo il blocco di recuperare per intero l’utilità dei 5 anni 2011-2015 a decorrere dalla data di promozione/omogeneizzazione (momento evidenziato in giallo nella tabella che segue).
Una situazione confusa e contraddittoria che in vigenza di blocco ha penalizzato
oltremodo il personale che ha maturato una promozione o i requisiti per una delle omogeneizzazioni (13, 15, 23 o 25 anni dalla nomina da Ufficiale) nel periodo 2011-2014 e dopo lo sblocco penalizza, con effetti per certi versi paradossali, il personale più anziano che non ha davanti a se una promozione o un’omogeneizzazione intera (15 o 25 anni) che preveda l’applicazione del meccanismo dell’abbattimento (sul punto è necessario puntualizzare che una promozione eventualmente attribuita ad un Ufficiale già omogeneizzato non comporta il ricalcolo della posizione di partenza attraverso il meccanismo dell’abbattimento; es: Ten. Col. con oltre 15 anni dalla nomina a Ufficiale, promosso Colonnello oppure Colonnello con oltre 25 anni dalla nomina a Ufficiale promosso Gen. B.).
Proviamo a comprendere meglio la situazione mettendo a confronto, nella Tabella, tre casi limite.
In buona sostanza:
  • l’Ufficiale del primo esempio ha subito gli effetti del blocco in maniera molto pesante nel periodo 19.09.2011 –
    31.12.2014 ma recupera l’intero trattamento economico a far data dal 01.01.2015;
  • l’Ufficiale del secondo esempio ha subito una penalizzazione più tenue ma più lunga (19.09.2011 – 18.09.2017)
    rispetto al collega del primo esempio e recupererà l’intero trattamento spettante a far data dal 19.09.2017;
  • l’Ufficiale del terzo esempio subisce una penalizzazione uguale rispetto al collega del secondo esempio nel periodo 19.09.2011 – 18.09.2017 ma non recupera più il trattamento spettante (trascinandosi sino al congedo i 5 anni di slittamento degli incrementi biennali), venendo beffardamente superato (di 2/3 classi) come trattamento economico dall’Ufficiale del secondo esempio con la stessa anzianità di servizio e meno anni nel ruolo Ufficiale.
[Gianluca Taccalozzi – Delegato Co.Ce.R. Guardia di Finanza]
 
[1] Riferimenti normativi: art. 24 legge n. 448/1998.
[2] Riferimenti normativi: art.1 d.l. n. 681/1982.
[3] i primi due anni da Colonnello (“Colonnello + 2 anni”), infatti, sono autonomamente soggetti ad incremento per effetto dell’art. 8 della legge n. 804/1973.
[4] Riferimenti normativi: art. 156 r.d. n. 2395/1923, art. 8 legge n. 804/1973; art. 23 legge n. 187/1976; art. 4 d.l. 681/1982; artt. 1783, 1811, 2154 e 2166 d.lgs. n. 66/2010;
[5] per gli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente se non coincidenti con il servizio militare, sono computati anche gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari; es. ufficiali “ex complemento”.
[6] Qualche amministrazione es. la Guardia di Finanza, all’atto di promozione/omogeneizzazione a Colonnello, per praticità di calcolo, toglie 21 anziché 19 ma poi parte direttamente dallo stipendio di Colonnello + 2.
[7] Riferimenti normativi: artt. 43 e 43 ter legge n. 121/1981.
[8] Riferimenti normativi: art. 2160 del d.lgs. n. 66/2010.
[9] Qualche amministrazione es. la Guardia di Finanza, all’atto di promozione/omogeneizzazione a Colonnello, per praticità di calcolo, toglie 21 anziché 19 ma poi parte direttamente dallo stipendio di Colonnello + 2. In sostanza: il risultato è sempre lo stesso.
[10] “Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti
dai rispettivi ordinamenti.”
[11] L’efficacia del citato secondo periodo del comma 21 dell’art. 9 è stata prorogata per gli anni 2014 e 2015.

 

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